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BARRIERE ARCHITETTONICHE

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ACCESSIBILITA' DI SALE RIUNIONI E CINEMA


In questa sezione rientrano strutture edilizie ben definite come teatri, cinema, auditori, ma anche ambienti meno caratterizzati, destinati più in generale ad attività ricreative sia all'aperto che al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati.

Gli spazi per riunioni e spettacoli devono essere visitabili.

Tale requisito è valido se sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci deve essere almeno un percorso che colleghi la viabilità pubblica all'ingresso dell'edificio, dei posti auto riservati, almeno una zona riservata al pubblico, come specificato ai successivi punti 1 e 2, almeno un servizio igienico, e, dove previsti, il palco, palcoscenico e almeno un camerino/spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nel caso si debba intervenire su edifici esistenti, e ci sia un'effettiva impossibilità per il superamento degli elementi di ostacolo, deve essere garantito il requisito di visitabilità condizionata predisponendo, in prossimità dell'ingresso, un pulsante di chiamata con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità .

SALE CON POSTI A SEDERE

Nel caso di sale con posti a sedere, si devono prevedere, in prossimità delle vie di esodo o di un luogo sicuro statico due posti riservati ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, per persone con ridotte capacità motorie; due spazi liberi su pavimento orizzontale, ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, riservati a persone su sedia a ruote, con dimensioni tali da consentirne la manovra e lo stazionamento. 

ALTRI LUOGHI PRIVI DI POSTI FISSI

Nel caso di ambienti di spettacolo che non sono propriamente identificabili come sale con posti a sedere e che non possono essere compresi nei casi individuati al punto precedente, occorre prevedere più in generale una zona agevolmente raggiungibile dalla persona disabile, in prossimità delle vie di uscita o di un "luogo sicuro statico"

Ricapitolando, le sale ed i luoghi per riunioni e spettacoli, oltre a dover essere accessibili, devono prevedere la riserva di un posto ogni 400 per persone disabili con difficoltà motorie (art. 26 D.P.R. 384/1978).

Tali disposizioni vengono ulteriormente chiarite dagli articoli 3 e 5 del D.M.LL.PP. 236/1989: le unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli, circoli privati, ristorazioni devono essere visitabili, prevedendo nella fattispecie una zona riservata, un servizio igienico opportunamente attrezzato ed i servizi comuni accessibili.

Ogni 400 posti se ne devono riservare due per le persone a ridotta capacità motoria, e altrettanti per persone su sedia a ruote.

Più in generale, la legislazione vigente afferma che tutti i locali destinati ad attività collettive (ed in particolare i luoghi pubblici) devono essere accessibili.

L'accessibilità delle strutture sociali risulta garantita se sono accessibili: gli spazi esterni, ovvero ci deve essere almeno un percorso che funga da collegamento tra la  viabilità pubblica e  l'accesso dell'edificio; ove previsti, i posti auto, in parcheggio o in un'autorimessa di pertinenza dell'edificio; tutte le parti dell'edificio.

Per quanto riguarda i servizi igienici, secondo quanto espresso dal D.M. 236/89, ci deve essere un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio. 

Naturalmente, i servizi accessibili devono anche avere una buona ubicazione e devono essere facilmente raggiungibili, anche per quanto indica il D.P.R. 503/96 all'art. 8, che prevede un servizio igienico accessibile per ogni nucleo installato, indipendentemente dalla collocazione per piano.

In particolare, per quanto riguarda gli edifici pubblici, deve essere garantita l'accessibilità anche agli ambienti riservati al personale in servizio (impiegati, operatori etc.).

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