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BARRIERE ARCHITETTONICHE

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ACCESSIBILITA' DEI LUOGHI DI CULTO


Gli edifici di culto (chiese, moschee, sinagoghe o qualsiasi altro ambiente destinato al culto di ogni confessione e rito) devono essere visitabili o perlomeno prevedere una zona riservata facilmente accessibile per assistere alle funzioni religiose (art. 3 D.M.LL.PP. 236/1989).

La normativa vigente prescrive, infatti, per i luoghi di culto il requisito della visitabilità .

Tuttavia, proprio per le numerose affluenze di fedeli, sarebbe bene che il requisito fosse applicato in maniera più ampia possibile, così da garantire a tutti la partecipazione alla funzione religiosa. Tale requisito è soddisfatto se sono previsti dei posti auto riservati, di pertinenza dell'edificio, almeno un percorso accessibile che colleghi la viabilità pubblica all'accesso dell'edificio, ed almeno una zona accessibile, riservata ai fedeli per assistere alla funzione. 

Tale zona deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo, eventualmente collegato con rampe. 

E' necessario ricordare che, all'interno di questa tipologia di edifici, la maggior parte di essi è soggetta a vincolo di tutela monumentale ai sensi della Legge 1089/39.

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