AUTO DISABILI

Un soggetto risulta in situazione di handicap grave ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 104. Tuttavia la disabilità rilevata, a livello psichico, è definita lieve. Ha diritto in questo caso all’iva agevolata sull’acquisto di auto?
L’agevolazione dell’acquisto di autovettura con aliquota iva agevolata al 4% non risulta applicabile in quanto dal certificato emesso dalla commissione per l’accertamento dell’handicap, pur essendo certificata in generale la gravità della disabilità, non viene riconosciuta la gravità della disabilità psichica bensì viene definita “lieve”.
L’agevolazione sull’acquisto di autoveicoli destinati a disabili con applicazione dell’aliquota iva ridotta al 4% non viene riconosciuta dalla norma con riferimento a tutte le tipologie di handicap ma solamente per alcune categorie specificatamente individuate dalla stessa. In particolare l’agevolazione senza necessità di adattamento dell’auto risulta applicabile alle seguenti categorie di disabili:
1. non vedenti e sordomuti
2. disabili psichici in situazione di gravità titolari dell’indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione.
Nei casi di cui ai suddetti punti 2 e 3 la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,… deve essere certificata con verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata legge n. 104/1992.
Il requisito del riconoscimento della connotazione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, pertanto, pur essendo condizione necessaria ai fini dell’accesso all’agevolazione non è però sufficiente in quanto l’handicap oltre ad essere grave deve risultare riconducibile a patologie che comportino sensibile riduzione della capacità deambulatoria o deficit psichico-mentali gravi.
In proposito si segnala altresì quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 284 del 16.08.2002 “Nel caso di specie la documentazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap al soggetto istante attesta la gravità della disabilità ….., ma non certifica l'esistenza, in capo allo stesso, di una grave limitazione della capacità di deambulazione (e verosimilmente anche di una disabilità psichica grave). Per tale motivo la scrivente ritiene che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni, e quindi di non poter condividere la soluzione prospettata dal contribuente.”
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