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Una sentenza del Tar Lombardia: il Comune può rifiutare il nullaosta alla piattaforma elevatrice solo se indica proposte concrete

Il Comune non può rifiutare la domanda di installazione, nel vano scale del condominio, di una piattaforma elevatrice per abbattere le barriere architettoniche se non fornisce una reale e concreta alternativa al progetto del cittadino. E’ questo, in sostanza, il contenuto della sentenza del Tar Lombardia n. 1541/2015.

Secondo il Tar, un provvedimento comunale che nega il nullaosta a procedere a un progetto di abbattimento di barriere architettoniche può essere contestato nel momento in cui al cittadino vengono date delle soluzioni “astratte e non effettivamente praticabili”. Questo è quanto successo a due condomini che si sono visti rigettare la domanda di installazione una piattaforma elevatrice per abbattere le barriere architettoniche presenti nel loro stabile, barriere con le quali si fronteggiano ogni giorno.

IL CASO - Due condomini della provincia di Milano, per effettuare l’installazione di una piattaforma elevatrice necessaria per superare le barriere architettoniche, hanno prima chiesto ed ottenuto il consenso da parte dei condomini e poi hanno proceduto secondo le regole della burocrazia comunale. Sembrava andare tutto bene fino alla presentazione della domanda al Comune, la cui risposta è stata: non è necessario installare la piattaforma perché è sufficiente applicare un montascale all’interno dell’edificio. Alternativa peraltro già vagliata dai due condomini ma rigettata poiché ritenuta non praticabile dal tecnico dei condomini.

L’INTERVENTO DEL TAR - Qui interviene il Tar Lombardia che su ricorso dei due cittadini ha annullato il provvedimento del Comune, dal momento che le  proposte avanzate (l’installazione di un semplice montascale rispetto ad una piattaforma elevatrice) si fondavano sull’esistenza astratta, di soluzioni praticamente impossibili da attuare, ritenendo necessario quindi da parte del Comune una precisa indicazione di reali alternative, concretamente applicabili. Solo nel caso in cui il Comune avesse delle alternative concrete, allora si potrebbe procedere con l’annullamento della richiesta del cittadino.

Riportando dalle conclusioni della sentenza: “il rigetto della domanda di permesso di costruire, con la quale sia stata chiesta la deroga alle norme regolamentari, non può fondarsi sulla mera esistenza in astratto di ulteriori soluzioni tecnicamente praticabili, ma – laddove il richiedente abbia illustrato, come nella specie, la non praticabilità, a suo avviso, di altre idonee soluzioni – deve muovere dall’evidenziazione di soluzioni che, sulla base delle circostanze fattuali note, siano da ritenere come reali alternative, ossia come possibilità effettivamente e concretamente praticabili”. 

Questo è il principio contenuto della sentenza del Tar Lombardia n. 1541/2015

Ricordiamo che molte questioni relative all’abbattimento delle barriere architettoniche condominiali sono affrontate nella nostra rubrica Esperto barriere risponde.


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