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barriere archiettoniche: semaforo rosso davanti a scale, carrozzellaLa Corte di Cassazione lo ha stabilito con la sentenza 38360/2013

Il permesso per costruire opere atte a eliminare le barriere architettoniche non occorre. A stabilirlo è la terza sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 38360 dello scorso 18 settembre. La Suprema corte ha inoltre sottolineato che per quanto concerne la definizione di "barriere architettoniche" per i soggetti disabili, si deve ricordare che: "le opere funzionali all'eliminazione delle barriere architettoniche sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l'accessibilità , l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell'edificio e alla maggior comodità dei residenti" (si veda anche Tar Campania, Salerno, sez. 2, 19 aprile 2013, n. 952; Tar Abruzzo, Pescara, sez. 1, 24/2/2012, n. 87; Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. 1, 8 novembre 2011, n. 526). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del dpr n. 380 del 2001, tali opere rientrano nell'attività edilizia libera qualora "consistano in interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio".

Se invece abbiamo la realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che alterano la sagoma dell'edificio (sempre a scopo di abbattimento delle barriere archittetoniche), trova applicazione l'art. 22 del dpr n. 380 del 2001, a norma del quale sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA) gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6. Su questo, riportiamo quanto aggiunto dalla Cassazione: "A tale disposizione  si sovrappone oggi l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, il quale consente che, per le opere soggette a d.i.a ordinaria, si proceda, in via semplificata, con s.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio attività )".

Ricordiamo che l'articolo 10 prevede la necessità di richiedere il permesso di costruire in caso di: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Ricapitolando: se si tratta di opere miranti solo alla migliore fruibilità   e comodità dei residenti, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 6 (attività di edilizia libera),  il quale si riferisce invece a interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Se si tratta di opere che prevedono realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che alterano la sagoma dell'edificio per abbattere le barriere architettoniche, non si rientra né nell'articolo 6 (attività di edilizia libera) né nell'articolo 10 (che prevede la necessità di chiedere il permesso di costruire), ma si applica l'articolo 22 che prevede la possibilità di intraprendere le opere con denuncia di inizio attività (DIA), trasformata in SCIA (segnalazione di inizio attività ).

Per approfondire:
La sentenza 38360/2013


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