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testamento biologicoLa dichiarazione anticipata di trattamento permette di mettere nero su bianco le proprie volontà in caso di malattie o lesioni traumatiche irreversibili

E mentre arriva la sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce che Eluana Englaro aveva diritto di morire in Lombardia (la Regione si rifiutò di attuare la sospensione delle terapie alla donna in stato vegetativo da 18 anni, che fu quindi trasferita in una clinica del Friuli per sospendere trattamento e sondino), si riapre il dibattito sul testamento biologico e sul diritto  a decidere del proprio fine vita.

IL CASO ENGLARO – Come accennato, all’epoca dei fatti (era il 2009), Eluana Englaro si trovava in stato vegetativo da diciassette anni, come conseguenza di un incidente stradale. La famiglia, al richiedere l’interruzione della alimentazione  e idratazione forzate  - anche sulla base delle  ricostruite volontà della ragazza, che in vita aveva espresso un pensiero chiaro sulla questione (commentando la vicenda di un amico, dichiarava che avrebbe preferito morire piuttosto che essere, priva di coscienza, dipendente dalle cure di altri, ndr) -  aveva aperto la strada a un lungo dibattito medico, politico, oltre che civile, che aveva infine portato, dopo un lungo iter giudiziario, alla autorizzazione alla sospensione del trattamento da parte della Corte di Cassazione.

LA SENTENZA - Ora la recente sentenza del Consiglio di Stato che dichiara illegittimo il rifiuto della regione Lombardia a mettere a disposizione una struttura per il distacco del sondino naso-gastrico che alimentava e idratava artificialmente Eluana. Sentenza che così, tra l’altro, afferma:  “Nessuna visione della malattia e della salute, nessuna concezione della sofferenza e, correlativamente, della cura, per quanto moralmente elevata o scientificamente accettata, può essere contrapposta o, addirittura, sovrapposta e comunque legittimamente opposta dallo Stato o dall’amministrazione sanitaria o da qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato, in un ordinamento che ha nel principio personalistico il suo fondamento, alla cognizione che della propria sofferenza e, correlativamente, della propria cura ha il singolo malato.

(…) Non può dunque l’Amministrazione sanitaria sottrarsi al suo obbligo di curare il malato e di accettarne il ricovero, anche di quello che rifiuti un determinato trattamento sanitario nella consapevolezza della certa conseguente morte, adducendo una propria ed autoritativa visione della cura o della prestazione sanitaria che, in termini di necessaria beneficialità, contempli e consenta solo la prosecuzione della vita e non, invece, l’accettazione della morte da parte del consapevole paziente”.

IL VUOTO NORMATIVO - Sorvolando sulle differenti posizioni che investono, qui, convinzioni, visioni e principi rispetto a una questione estremamente delicata – che riguarda libertà individuali oltre che convinzioni etico-morali - è innegabile che sussista ancora, nel nostro Paese, un vuoto normativo sull’argomento. Il disegno di legge Calabrò, presentato nella scorsa legislatura, è attualmente fermo alla Camera, e da molti considerato però insufficiente. Attualmente l’Associazione Luca Coscioni, che si batte da tempo per la libertà dell’autodecisione sulla questione del fine vita, dopo aver raccolto 67.000 firme di cittadini italiani ha presentato nel 2013 una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia.

IL TESTAMENTO BIOLOGICO – Come garantire, quindi, che il rispetto delle volontà del paziente sia assicurato, coerentemente con il fatto che in Italia ogni trattamento sanitario deve essere preceduto da consenso informato dell’interessato? Si può farlo, mettendo letteralmente nero su bianco le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, quando ancora nel pieno delle proprie facoltà, avendo chiare  tutte le conseguenze delle proprie decisioni.
Si tratta del testamento biologico (dichiarazione anticipata di trattamento) : una vera e propria ufficializzazione delle proprie volontà su quello che viene definito “fine vita”.  I testamenti biologici permettono di esprimersi, quando ancora se ne hanno le facoltà, rispetto alla volontà che siano effettuati o meno trattamenti sanitari in caso di perdita di coscienza permanente e irreversibile, ma anche in merito al trapianto ed espianto di organi e tessuti, e sulla questione della cremazione.


DOVE FARE IL TESTAMENTO BIOLOGICO – Per quanto riguarda le proprie volontà, il testamento biologico può essere rilasciato attraverso diverse modalità. La prima è la compilazione di un testo che va firmato in originale in più copie (una per il sottoscrivente, una per un familiare, e una preferibilmente sottoposta ad autentica notarile), che può anche essere depositato in copia anche a enti o associazioni che ci occupano della raccolta di testamenti biologici. La seconda è quella della delega ad amministratore di sostegno; infine la terza è quella dei registri comunali per la raccolta di tali documenti. Per favorire il cittadino in questa operazione, alcuni Comuni  italiani hanno istituito – e altri seguono a ruota – dei registri comunali che raccolgono le dichiarazioni anticipate di volontà di coloro che lo desiderino, rispetto ai trattamenti sanitari che comportano l’uso di macchine o sistemi artificiali. Si possono iscrivere ai registri comunali  i maggiorenni, presso il proprio comune di residenza, agli sportelli dedicati. Le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento possono essere modificate o cancellate, su propria richiesta.
Poiché non tutti i comuni hanno predisposto tali registri, è stata lanciata una proposta di delibera popolare da parte della Associazione Luca Coscioni, per richiederne l’istituzione presso il proprio comune di appartenenza. Per scoprire se il proprio Comune prevede il registro, si può consultare la mappa che si trova a questo link www.associazionelucacoscioni.it

Ricordiamo che il testamento biologico non obbliga il medico a seguirne il contenuto, tuttavia può avere una valenza importante in caso di contenzioso giudiziario.


Per approfondire

Modulo di testamento biologico

La sentenza n. 4460 DEL 2 SETTEMBRE 2014 del Consiglio di Stato


IN DISABILI.COM :

FINE VITA, TESTAMENTO BIOLOGICO, EUTANASIA. IL PRESIDENTE NAPOLITANO CHIEDE AL PARLAMENTO DI ACCELERARE

Francesca Martin


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