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LA MOBILITA' E IL TRASPORTO SECONDO LA LEGGE 104

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L'art. 26 delle Legge 104 è intitolato "mobilità e trasporti collettivi". Esso attribuisce alle Regioni le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. In questo senso le Regioni sono tenute a redigere dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane.
Sono i  comuni a dover assicurare modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

Per approfondire:

TRASPORTO DISABILI

 

L'articolo 27 della Legge 104 regola invece i contributi erogati dalle Asl alla modifica degli strumenti di guida per le persone disabili. Per saperne di più vi consigliamo di consultare i nostri approfondimenti:

DISABILI IN AUTO: LA PATENTE SPECIALE


ADATTAMENTI AUTO PER DISABILI


Le nostre recensioni di ADATTAMENTI AUTO E TRASPORTO DISABILI

Il testo della Legge:

Art. 27. Trasporti individuali.
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge numero 97 del 1986, è inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità , che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate. - 1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.


 

 

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