DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica.
Stabilizzazione finanziaria
Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonche' per il rilancio della competitivita' economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni
1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.
TITOLO I
Stabilizzazione finanziaria
Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione
Art.2
Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011- 2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e' disposta La riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario -delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.
TITOLO I
Stabilizzazione finanziaria
Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione
Art. 3
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia ‑¬â€˜ riduzioni di spesa
1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai
seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali. oltre quelli gia' previsti da norme vigenti, i complessivamente con un risparmio
non inferiore a 17 milioni di euro;
b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;
c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non
inferiore a 50 milioni di euro.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato.
3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio
2011-2013 contenuti nel presente titolo.
TITOLO I
Stabilizzazione finanziaria
Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione
Art. 4
Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche
Amministrazioni
1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalita' con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle
carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalita' di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e) disciplina le modalita' di certificazione degli avvenuti pagamenti;
stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici
erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per le spese attuatine di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze.
CAPO II
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI
Art. 5
Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati
politici
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura
amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale
sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre
2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle
Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal l° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano
membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 10 per cento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,
contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per
cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per
i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1, primo periodo.
4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed e'
abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, Io svolgimento di
qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196,
inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennita' di funzione
onnicomprensiva In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quinto dell'indennita' massima prevista dal rispettivo sindaco o
presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.";
b) al comma 8:
1) all'alinea sono soppresse le parole: "e dei gettoni di presenza";
2) e' soppressa la lettera e);
c) al comma 10 sono soppresse le parole: "e dei gettoni di presenza";
d) al comma 11, le parole: "dei gettoni di presenza" sono sostituite
dalle seguenti: "delle indennita' di funzione".
7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai
sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per
i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente
disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto e' determinato altresi' l'importo dell'indennita' di funzione
di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunita' montane e di
unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la
gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennita' o emolumenti in
qualsiasi forma siano essi percepiti.
8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: " i gettoni di presenza previsti" sono sostituite dalle seguenti: "alcuna indennita' di funzione o altro
emolumento comunque denominato previsti";
b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne quello dovuto per
spese di indennita' di missione,".
9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
comma 1:
a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "e'
dovuto";
b) sono soppresse le parole: ", nonche' un rimborso forfetario
onnicomprensivo per le altre spese,".
10. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e ai gettoni di
presenza".
11. Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non puo' comunque ricevere piu' di una indennita' di
funzione, a sua scelta.
CAPO II
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI
Art. 6
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle
commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente,
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico scientifico di cui all'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione,
degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia'
previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal
presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente,
contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per
mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. l comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino
al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,
come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non
si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi di rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione
per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.". La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti
pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento
dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei
revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le
Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica
comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute in misura
totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso
dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al
primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa' quotate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi
ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non puo' essere superiore al 20
per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
8. A decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di efficientare i
servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative,
nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonche' da
parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente;
L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalita', di video/audio conferenze da remoto,anche
attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate
in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto
a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita' a qualsiasi titolo, ne' a fruire di. riposi compensativi. Per le
magistrature e le autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e
le forze di polizia, l'autorizzazione e' rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca, nonche' alle
mostre realizzate, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ed
agli incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi internazionali o comunitari.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalita' previste
dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai
precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto
dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di
spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali
necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi
eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per
Io svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni
all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sonodeterminate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese
di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorreredalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15
della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al
personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettive.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per attivita' di formazione deve essere non superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivita' di formazione
tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti
posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attivita' di formazione effettuata
dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il
corrispettivo previsto dal presente comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.".
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad
alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e'
soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito indicata versa,
entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e' trasferito alla
Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della
situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa
trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella Sir e
in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica,
entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base
della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e i componenti del
soppresso Comitato e il presidente e' scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro,
tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di
funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la
liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% e' attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la residua
quota del 30% e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in
liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla societa' trasferitaria
di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e
497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari
in termini di economicita' e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture
di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche inframmali.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare
la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte
dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A
decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore
delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto
ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo
2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri per l'attuazione
del presente comma.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma
6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
CAPO II
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI
Art. 7
Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e
il coordinamento stabile delle attivita' previste dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando
le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e 1'ISPESL
sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i
rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in
materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed
evitando duplicazioni di attivita', l' IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS
succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonche', per quanto concerne la soppressione
dell'ISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli
enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di
un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite in
servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei
comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato
dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed
economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto
ricerca e dell'area VII.
Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per
gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del
menzionato articolo 40, comma 2, puo' essere prevista un'apposita
sezione contrattuale per le professionalita' impiegate in attivita'
di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei relativi
rapporti.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei
sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai
sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di
livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4
e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico
presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del
presente articolo e' conferito dall'Amministrazione di appartenenza
un incarico di livello dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Sono organi degli Enti: a)
il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il
collegio dei sindaci; d) il direttore generale."
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata
esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo
dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette
disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di
trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in
ogni caso, alla nomina del presidente."
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Almeno
trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni
dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo
e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare";
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole "il consiglio di
amministrazione" e " il consiglio" sono sostituite dalle parole "il
presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma
5, dall'espressione "Il consiglio e' composto" a quella "componente
del consiglio di vigilanza.";
e) al comma 6, l'espressione "partecipa, con voto consultivo, alle
sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del
consiglio di vigilanza" e' sostituita dalla seguente "puo' assistere
alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza";
8) al comma 8, e' eliminata l'espressione da "il consiglio di
amministrazione" a "funzione pubblica";
g) al comma 9, l'espressione "con esclusione di quello di cui alla
lettera e)" e' sostituita dalla seguente "con esclusione di quello di
cui alla lettera d;
h) e' aggiunto il seguente comma 11: "Al presidente dell'Ente e'
dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un
emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze."
8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto
legislativo 30 giugno 1994, n, 479, nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma
riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie
determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e
vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto
in misura non inferiore al trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto
4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' dei comitati previsti
dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, il numero dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta
per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza
corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni,
fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9
marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di Euro 30,00 a
seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita' istituzionale degli
organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' la partecipazione
all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo alla
corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o
medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il
funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche
apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo,
in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si
applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente
articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente del consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede
in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo svolgimento delle
attivita' di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche
sociali, e' costituita nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL un'
apposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le risorse
umane, strumentali e fmanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La
dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari alle
unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del
presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL
adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito
con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'Enpals, che
succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla
medesima data e' istituito presso l'Enpals con evidenza contabile
separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le
passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approveto
affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'Enpals. La
dotazione organica dell'Enpals e' aumentata di un numero pari alla
unita' di personale di ruolo trasferite in servizio presso
l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'
art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche
al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals.
Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto
incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e
soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal Ministero del
lavoro previsti nel presente decreto sono computate per il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1,
comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e
studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e
analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse sono
assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni
svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con gli
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali
e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche
presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di
apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma
provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni
organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di
lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma
1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso La
Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al
predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio
sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della
medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche', limitatamente
ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni
di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei
ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di
corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per la Presidenza e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le
attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni
corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato
attualmente in servizio presso i predetti enti e' trasferito alle
amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del
predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un' apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro
interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante
provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello
Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti
pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi
compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a
carico degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi' trasferite
tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti
enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire
la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli
uffici gia' a tal fine utilizzati."
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura
navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio
1946, n. 530 e' soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle
istituzioni di ricerca. Le funzioni svolte dall'INSEAN sono
trasferite presso le amministrazioni destinatarie con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche', limitatamente al personale
con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le
istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di
corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non
regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al
presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu'
elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione
subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: "Le nomine dei
componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero
dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico".
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in
materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23
luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data e'
ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A.,
composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione della Sogin S.p.A. e' effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione
delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a
enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per
cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere aila
razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali lo Stato
concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti,
con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse
disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del
Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione
di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a
speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni
soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni
possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente
competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa,
delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo
esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al
presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le
funzioni di cui ail'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo
per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle
politiche di sviluppo e coesione.
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende
funzionalmente dalle predette autorita'.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della
Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel
comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonche' di
quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196".
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il
microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D. L.
10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.
CAPO II
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI
Art. 8
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
1. I1 limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 e'
determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile
utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del
citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti,
dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 .Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono
concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per
materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei
confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni
culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le
Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo interno
di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli
interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel
rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica,
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonche' gli
enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche'
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti
ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure
analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per
le medesime finalita', gli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le
disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al
comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non
provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine
stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio il Ministero
dell'economia e finanze Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa
dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di
mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via
indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con
legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai
predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad
ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo
le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano
di razionalizzazione di cui al presente comma. L'Agenzia del demanio
esprime apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti
di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di
previdenza pubblici". Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il
Ministero dell'Economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo
2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento
della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata
utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni
ai sensi del successivo periodo, nonche' dei dati relativi al
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La
Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che
potra' prendere in considerazione le eventuali proposte che
emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della
spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196 del 2009. Le
Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero
deil'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di
spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonche' alle
modalita' di trasmissione individuate con circolare del Ministro
dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni
dall'approvazione del presente decreto. Sulla base dei criteri e
delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di
razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi
del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013
rispetto alla spesa del 2009a1 netto delle assegnazioni per il
ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge
185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto-legge n. 2 del
2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero
dell'Economia e delle finanze ed attuati dalle singole
amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di
mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad
una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla
predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del
piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente
sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno
2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di
assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato
dalla presente disposizione.
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 12 novembre
2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite
convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la
realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo canoni e
oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al
parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato
immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle
integrazioni logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti
previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e
riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite in uso
alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici
integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e
funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e
assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili
di proprieta'. Nell'ipotesi di alienazione di unita' immobiliari
strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono
utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a
sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate
alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I
piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri di definizione
degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei
poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo 2, commi 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Gli
enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di
loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali
e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con
le modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo
politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la
lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni; ".
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto
dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del
presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei
confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 il termine di applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress
lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010.
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. "2009 e
2010", sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010, 2011, 2012 e
2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'anno 2014";
le parole: "all'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno
2013".
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'
articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al comma 9,
secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli
enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di
assistenza e previdenza , nonche' le operazioni di utilizzo, da parte
degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli
immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle Finanze.
CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA'
E PREVIDENZA
Art. 9
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,
ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
puo' superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno
2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.
2. In considerazione della eccezionalita' della situazione economica
internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi
annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte
eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita' corrisposte ai responsabili
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del
10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo
dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano
nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del
presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del
presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre
2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in
caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione
prevista nel presente comma.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello
dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come
individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi
del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano
la corresponsione, a loro favore, di una quota deil'importo derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma
si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi
contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a
decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto i trattamenti retributivi saranno
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo
del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai
Vigili del fuoco.
5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 le parole "Per gli anni 2010 e 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".
6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole "Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".
7.All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014".
8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui al comma
all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da
assumere non puo' eccedere quello delle unita' cessate nell'anno
precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle parole "anno
2010".
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per il triennio
2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale
e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100
per cento a decorrere dall'anno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in
riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non
utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle
cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento
dell'unita'.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova
applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di
docenti di sostegno pari a quello in attivita' di servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,
fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al
predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di
particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale
dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del
servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del
comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno
2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
17 Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale
di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva
l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2,
comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di curo per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012
complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica
destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi
e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012
si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,
lettera a) per il personale statale.
21. . I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e
2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. . Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
successive modificazioni le progressioni di carriera comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per
il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici.
22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014.
Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la
maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio e'
differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla
scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico
maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento e' utile anche
ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di
stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo
personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei
mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica
di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza
dal l° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento
economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine
anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento
biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del
periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con
diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza
dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di
pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della
classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato; il
corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di
differimento. Resta ferma la disciplina di cui all' articolo 11,
commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come
sostituito dall' articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n.
111.
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai
fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti.
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al
personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni, le unita' di personale eventualmente risultanti in
soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano
temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei
contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni
soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni,
a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie
in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente
dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione
che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto
dal presente comma il personale, gia' appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso
l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di
ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e'
inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli
enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto.
Al predetto personale e' attribuito un assegno personale
riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in
godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di
destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
assegnare agli enti le relative risorse finanziarie. 26 In
alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al
fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del
personale in soprannumero e la funzionalita' degli uffici della
amministrazioni pubbliche interessate dalie misure di
riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare
accordi di mobilita', anche intercompartimentale, intesi alla
ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino
vacanze di organico.
27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate
e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque
titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che
presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in
altre aree ai sensi del comma 23.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di cui all'
articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli
articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e
successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni,
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le
rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,
le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto
legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti
di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale.
29. Le societa' non quotate controllate direttamente o indirettamente
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le
loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente
articolo.
30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
decorrono dal 1° gennaio 2011.
31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art.
72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in
servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti
esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono
ridotte in misura pari ail'importo del trattamento retributivo
derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i
trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al l° gennaio
2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I
trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio
2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai
trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un
incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione
negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono
al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico
inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima data e'
abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al
presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello
generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che
il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle
risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata, per
meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20
ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al fondo di
previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono
iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti
civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.
34. A decorrere dall'anno 2011, con determinazione interministeriale
prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360,
l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna, e'
corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il
medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per
l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovra'
tener presente dell'effettivo impiego del personale alle attivita'
nei reparti e nelle unita' di campagna.
35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel
senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il
contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente
stanziate.
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di
accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al
quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo
esperimento delle procedure di mobilita', fatte salve le maggiori
facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli
enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con
il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia
e delle Finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le
disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82
e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.
CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA'
E PREVIDENZA
Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidita'
1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di
invalidita' prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e' elevata nella misura pari o
superiore all'85 per cento.
2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e disabilita' nonche' alle prestazioni di
invalidita' a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si
applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo
1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una
professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno
stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di
trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e disabilita' successivamente revocati ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti
requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il
medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nei
periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo
beneficiario, nonche' il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti
ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni
disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel
potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti
per i percettori di prestazioni di invalidita' civile nel contesto
della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita
dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2
dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi' modificato: «Per
il triennio 20102012 l'INPS effettua, con le risorse umane e
finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva
all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei
requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche
per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni
2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di
invalidita' civile.»
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di
handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi
accertamenti collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto
previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che
accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere
indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato
l'eventuale carattere di gravita', in presenza dei presupposti
previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A
tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni
internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. I
componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione
di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il
mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3,
della legge 5 febbraio1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di
formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte
relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa
l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando
a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre
risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e
l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo
individualizzato.
CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA'
E PREVIDENZA
Art. 11
Controllo della spesa sanitaria
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le
regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene
verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il
raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del
Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo
2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo
garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo
state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione
del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai
fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei
termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3
dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro
sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse
finanziarie, in termini di competenza e di cassa, gia' previste a
legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano ‑¬â€˜
ancorche' anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. gin mancanza delle quali vengono
rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette
risorse si riferiscono.
2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia'
commissariate alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
dei medesimi piani di rientro nella loro unitarieta', anche mediante
il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in
attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro
15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla
conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti,
predisponendo un piano che individui modalita' e tempi di pagamento.
Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in
attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma
15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni medesime.
3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: "I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non
vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle
manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due
tributi sopraccitati.".
4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 4,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16
novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi
effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle
convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono
oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di
controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti
della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate
dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del servizio
sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), dell' Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del
predetto importo di 550 milioni di curo per l'anno 2010 si provvede
per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle economie derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a. e per la restante
parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal
presente provvedimento. A tale ultimo fine il fmanziamento del
servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in aumento di 250 milioni di curo per l'anno
2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore
sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge le
quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di
vendita al pubblico delle specialita' medicinali di classe a), di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del
30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale,
nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto,
trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto gia'
previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento
sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore
aggiunto.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'Agenzia italiana del farmaco provvede:
a. all'individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della
spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n, 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto
suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere
erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi
del presente comma, attraverso l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo
decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un
importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b. alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal
sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione
di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento
prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in
riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi
non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale
dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere a disposizione delle regioni
strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un
risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua
che restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta
del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare
l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione,
immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati
direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
9. A decorrere dall'anno 2011, l' erogabilita' a carico del SSN in
fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni, e' limitata ad un numero di specialita' medicinali non
superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza
pubblica, dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del
minor costo a parita' di dosaggio, forma farmaceutica ed unita'
posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai
medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano
usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato
dal SSN e' pari a quello della specialita' medicinale con prezzo piu'
basso, ferma restando la possibilita' della dispensazione delle altre
specialita' medicinali individuate dall'Agenzia italiana del farmaco
come erogabili a a carico del SSN, previa corresponsione da parte
dell'assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo piu'
basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione
dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal
presente comma restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari
regionali.
10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e successive modificazioni, e' ridotto del 12,5 per cento a decorrere
dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si
applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che
abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai
medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30
settembre 2008, nonche' a quelli per i quali il prezzo in vigore e'
pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute
all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003, n. 326, attribuiscono
priorita' all'effettuazione di adeguati piani di controllo dei
medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualita' dei
principi attivi utilizzati.
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di 600
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e
successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma
corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale non
e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in
giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di
provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma
13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti
prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma
1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta
nazionale dei servizi (TSCNS), in occasione del rinnovo delle tessere
in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la
generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le
caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ‑¬â€˜
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A
tal fine e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2011.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui
all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo
1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il
conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalita'
telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui
all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269
del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio
della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in
quanto compatibili, le modalita' tecniche operative di cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio
2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.
CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA'
E PREVIDENZA
Art. 12
Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del
pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle
indicate al comma 1:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e'
sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti
dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per
i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione"
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso
alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva richiesti per il
conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiungimento
di limite di eta'
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di
10.000 lavoratori beneficiari,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori
di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande
di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento
dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio,
del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il
secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro , in tal caso il
primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo
annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari
all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle
prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con
conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso
con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo
per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del 30 novembre
2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che
l'accoglimento della domanda di cessazione determina
l'irrevocabilita' della stessa.
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere
dal I gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle
amministrazioni pubbiiche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento
alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di
trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di
fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo
2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per
cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si
interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il
principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per
l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali
vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2,
comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si
applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonche' ai connessi
adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente gia'
versato a titolo di contribuzione dovuta.
CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA'
E PREVIDENZA
Art. 13
Casellario dell'assistenza
1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario
dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni
assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le
amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le
organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente
i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione
della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La
formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario
avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono
obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1,
i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei
propri archivi e banche dati secondo criteri e modalita' di
trasmissione stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.".
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le
risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno
ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al
30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Per le prestazioni
collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno
per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni
e integrazioni."
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della
razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate
al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad
effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata
comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti
stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al
reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta
comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle
prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei
redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione
dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese
successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso.
CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA'
E PREVIDENZA
Art. 14
Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per
l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012;
e) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la
riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di
cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1
sono soppresse le parole " e quello individuato, a decorrere
dall'anno 2011, in base al comma 302". I trasferimenti statali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono
ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da ripartire
proporzionalmente secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza
Stato Regioni. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di
quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I
trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF,
dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dali'anno
2012. La riduzione e' effettuata con criterio proporzionale. I
trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti dal Ministero deil'interno sono ridotti di 1.500
milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere
dall'anno 2012. La riduzione e' effettuata con criterio
proporzionale.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti
locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di
stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari
alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto
del Ministro dell'interno,a valere sui trasferimenti corrisposti
dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere
di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia
comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al
termine stabilito per la certificazione relativa al patto di
stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare per ogni
singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte
dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine
perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in
tutto gia' erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui
trasferimenti degli anni successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non
rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e
successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale
entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa
al rispetto del patto di stabilita', l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' e'
riferito al livello della spesa si assume quale differenza il
maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di
competenza . In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze
depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso
inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente
per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente
territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti
della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito
in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo
77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16,
dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008
6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilita' e
crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la
Regione interessata, puo' essere disposta la sospensione dei
trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti
ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni
dettate per le amministrazioni statali.
2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono
spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di
lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente.
3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il
divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133."
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e'
sostituito dal seguente:
"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di
personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono
procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio
2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono
escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilita' interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto
capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non
superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in
conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a
condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per i'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26
dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un contributo per un
importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del
Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della
popolazione e del rispetto del patto di stabilita' interno. I
suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in
considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario
del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato
articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito capitolo
di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una
dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011,
per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del
piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del
predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione, su
richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del
Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui
complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta'
di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma
14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono segregate in un apposito fondo per essere destinate
esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilita'
di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse
e' consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla
gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto
legge n. 112.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal
presente provvedimento, in considerazione della specificita' di Roma
quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di
quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della
gestione ordinaria, il Comune di Roma puo' adottare le seguenti
apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari
di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e
servizi di pertinenza comunale e delle societa' partecipate dal
Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione a convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal
Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle
societa' quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle
societa' in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e
riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del
testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il
funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi
retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive della citta', da applicare
secondo criteri di gradualita' in proporzione alla loro
classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di
soggiorno;
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari,
mediante l'applicazione del contributo di costruzione sul valore
aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche
utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tal
fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite
massimo dell'80%;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni
diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le
spese di manutenzione ordinaria nonche' utilizzo dei proventi
derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e
manutenzione ordinaria dei cimiteri.
17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito a condizione
della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze dell'adeguatezza e del l'effettiva attuazione delle misure
occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonche' di
quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario
della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme
eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni
di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del
Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di
stabilita' finanziaria.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto
dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15
e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che
abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le
disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio
regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento
delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta le decisione
di violare il patto di stabilita' interno, sono annullati senza
indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al presente comma
non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto l'attuazione di
programmi comunitari.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno
all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo
determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di cui all'articolo
76, comma 4, secondo periodo, del decreto‑¬â€˜legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da enti,
agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque
dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a
seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il
titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di commissario ad
acta, predispone un piano di rientro; il piano e' sottoposto
all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che,
d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza per
l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma
95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La
verifica sull'attuazione del piano e' effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per
le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilita' interno,
nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed
instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi
politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano
possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici
di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati
non piu' di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito
dei predetti uffici.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare
il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese
per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e'
obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fmo alla data di entrata in vigore
della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono
considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui
all'articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21,
comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da
parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso
convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o gia'
appartenuti a comunita' montane, con popolazione stabilita dalla
legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo'
essere svolta da piu' di una forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio
delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma
3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di
economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, fermo
restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo.
Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio
delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i
comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono
obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano il completamento dell'attuazione delle
disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo entro
il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il
Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la
semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le
Regioni. Con il medesimo decreto e' stabilito, nel rispetto dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, il limite
demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad
esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve
raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2010 i
comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le
partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da
piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;
i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti
possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il 31
dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre
societa' gia' costituite.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
CAPO IV
ENTRATE NON FISCALI
Art. 15
Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione del pedaggio sulle
autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS
SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione
straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonche'
l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non
oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e' autorizzata ad applicare
una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di
pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5,
presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite
in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi
autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al
precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al
comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA
esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non
potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del
pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a
riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti
relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in
corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.
ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.
296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102,
e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica,
pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e
a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5
a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di
entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e
a 6 millesimi di curo a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5
a decorrere dal 1° gennaio 2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del
contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura
corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' stabilito a decorrere dall'anno
2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla tutela
ambientale, che i soggetti titolari di una concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico versano all'entrata dello
Stato. Con il medesimo decreto e' determinato, in relazione alla
potenza nominale media degli impianti, l'ammontare del canone
aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente per ciascuna
concessione, nonche' il termine e le modalita' di versamento.
CAPO IV
ENTRATE NON FISCALI
Art. 16
Dividendi delle societa' statali
1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e
2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve,
versati all'entrata del bilancio dello Stato da societa' partecipate
e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel
bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei
saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo
di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere
prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al
pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l'eventuale
restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei
titoli di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di
cui al comma 1.
3. L'attuazione della presente normativa non deve comportare un
peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati
in sede europea.
CAPO IV
ENTRATE NON FISCALI
Art. 17
Interventi a salvaguardia dell' euro
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale
sociale della societa' che verra' costituita insieme agli altri Stati
membri dell'area euro, in conformita' con le Conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di
assicurare la salvaguardia della stabilita' finanziaria dell'area
euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 20 milioni di
euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' della societa' di
cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria
per concedere prestiti agli Stati membri dell'area euro in
conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del
9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte
all'unanimita' degli Stati membri dell'area euro. Agli eventuali
oneri si provvede con le medesime modalita' di cui all'articolo 2,
comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia
dello Stato sara' elencata, unitamente alle altre per le quali non e'
previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 26
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
distinto da quello gia' previsto dall'articolo 31 della medesima
legge.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 18
(Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario e
contributivo)
1. I Comuni partecipano all'attivita' di accertamento fiscale e
contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in
revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra
l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia
di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati
contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la
determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono
tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano gia' provveduto, il
Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione
del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio Comunale entro il
termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione;
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove
non abbiano gia' costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a
riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva
istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa
convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e' adottata dai
rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di
180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari
deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del
territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
"L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le
dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi
residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della
emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38,
quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di
domicilio fiscale dei soggetti passivi.";
b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da "Il
comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune di
domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso
partecipa, segnala", e il periodo: "A tal fine il comune puo'
prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle
dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio stesso." e'
abrogato;
c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
"Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento
agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta
giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in
suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.";
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44;
e) l'articolo 45 e' abrogato.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per potenziare l'azione
di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei
principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa,
la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo
e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per
cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a
titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui
maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito
dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento
stesso.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa
con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita'
tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni,
anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai
contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione
dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1.
Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta funzione di
esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle
societa' e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli
affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire
ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo
provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie per le
quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo;
in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il
direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa
competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in
relazione ai diversi tributi.";
c) e' abrogato il comma 2-ter.
6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "33 per cento";.
7, Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento
e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito
all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonche' le relative
modalita' di attribuzione.
8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di accesso dei comuni
alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai
comuni, nonche' alle modalita' di partecipazione degli stessi
all'accertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di
partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme
spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle
maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a
statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere
ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione
all'accertamento.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 19
(Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'"Anagrafe
Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del
Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Anagrafe Immobiliare Integrata
attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati
disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile,
individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. In fase di prima applicazione l'accesso all'Anagrafe Immobiliare
Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole
tecnico-giuridiche emanate con uno o piu' decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della
attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le
modalita' di erogazione, gli effetti, nonche' la progressiva
implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto
decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della
predetta attestazione.
4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria
e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonche' dei dati di
superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria,
e' garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad
esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il
Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di
interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.
5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla
registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma
partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un
sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le suddette regole
tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali
dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a
statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attivita'
connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del
Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia
del Territorio le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed
aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie
catastali;
b) controllo della qualita' delle informazioni catastali e dei
processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e
dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera
b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia,
assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento
per il Modello unico digitale per l'edilizia;
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 5, nonche' poteri di applicazione delle relative sanzioni
determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le
operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli
immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo
le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato
decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla
data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di
aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente
alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende
disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i
controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il Portale
per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di
diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che
abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di
aggiornamento catastale.
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a
presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del
Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una
rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche
sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali
operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite
convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie
professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a
presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del
Territorio procede agii accertamenti di competenza anche con la
collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del
Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi
rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla
base di nuove informazioni connesse a verifiche
tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio,
individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati
che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36,
del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti
reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine
previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio
procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma
10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia
urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative sanzioni.
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della
attivita' istruttorie connesse all'accertamento catastale, si
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto
il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private
autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su
fabbricati gia' esistenti devono contenere, per le unita' immobiliari
urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della
stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari
catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei
registri immobiliari ".
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di
locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello
Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve
contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La
mancata o errata indicazione dei dati catastali e' considerata fatto
rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed e'
punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere
dal 1° luglio 2010.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 20
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni
all'uso del contante e dei titoli al portatore)
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito
comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono adeguate all'importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di
rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30 giugno 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011";
b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma:
"Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione
amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel
minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma
1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione
minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro
le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per
cento.".
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 21
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo
l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di
importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 22
(Aggiornamento dell'accertamento sintetico)
1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto
socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo
piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche
mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto
per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di
dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e
ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi
precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente
il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di
qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la
prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi
da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi
esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva
individuato mediante l'analisi di campioni significativi di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai
precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito
complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito
complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri
previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti
dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla
legge.".
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 23
(Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi")
1. Le imprese che cessano l'attivita' entro un anno dalla data di
inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle
posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle
entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare
una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di
evasione e frode fiscale e contributiva.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 24
(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica")
1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate
e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica,
basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati
ad amministratori e soci, per piu' di un periodo d'imposta.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti
non soggetti agli studi di settore ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di
intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a
livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di
riferimento.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 25
(Contrasto di interessi)
1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA
operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di
rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici
disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i
quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le
modalita' di esecuzione degli adempimenti relativi alla
certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 26
(Adeguamento alle direttive OCSE
in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di
documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di
collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria,
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter In caso di rettifica
del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito
delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi
una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui
al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione
o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo
precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.".
2. Ai fini dell'immediata operativita' delle disposizioni di cui al
comma il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve
essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione
concernente periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data
di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere comunque
effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 27
(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni
intracomunitarie
ai fini del contrasto delle frodi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente: "e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni
intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni;
b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma
2, lettera e bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione
della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento di diniego
dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II,
Capo H del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. "
"7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalita' di diniego o revoca dell'autorizzazione
di cui al comma 7-bis.";
c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
"15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA
intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di inclusione delle
partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del
Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.".
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 28
(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate
per contrastare la microevasione diffusa)
1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate
esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano
aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed
assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS,
risultano versati i contributi previdenziali e non risultano
effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di controllo e di
accertamento realizzabili con modalita' automatizzate sono
incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la effettuazione ad
apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su
tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui
all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Conseguentemente, all'articolo 4 ed all'articolo 10 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole "centro di
servizio" sono aggiunte le seguenti: "o altre articolazioni
dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del
territorio nazionale, individuate con il regolamento di
amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri
aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.".
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 29
(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella
seguente lettera a) notificati a partire dal 1° luglio 2011 e
relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007
e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il
connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di
presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi' contenuta
nei successivi atti da notificare al contribuente , anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute
deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della
raccomandata;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi all'atto della
notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi
trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di
iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della
riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita'
determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui
alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo'
essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima
dei termini previsti alle lettere a) e b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi
elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisce,
anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi
utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui
alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli
atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta
dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui
alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente
comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla
cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati
nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si
intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione
del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere
concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare
tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di
efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle nonne
vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare,
progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente
comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e accertamento sia
ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini
degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle
altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole "con riguardo ali'imposta sul
valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate
e non versate".
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti: "La
proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di
cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel
secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione
ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo
legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 dei' decreto del
Presidente deila Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la
documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente
ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo
alle poste attive del patrimonio.";
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La transazione
fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti
dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.".
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente :
"2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di
concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a
dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti
sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si
applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se
l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.".
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti a
ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente
articolo, le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione,
al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al
provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di
contestazione, sono".
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni
successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le
sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole "alla quale
il pubblico ufficiale appartiene" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
il pagamento o il rimborso di tributi". Con riguardo alle valutazioni
di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 30
(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione
relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps,
anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice
fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento
del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti
tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente
in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla
data di formazione dell'avviso. L'avviso, per i crediti accertati
dagli uffici, dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere
l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di 90 giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in
mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel
medesimo avviso procedera' ad esecuzione forzata. L'avviso deve
essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal
responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al
comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili
o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, e' consegnato
all'agente della riscossione che provvedera' al recupero nei termini
fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso
al contribuente.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi
previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune
e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle
disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, agli agenti della riscossione con le modalita' stabilite
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi
elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della
riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia
dell'azione di recupero.
7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore puo' proporre
ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento nei termini
previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura
dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla
notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso, presentato all'organo
amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovra'
obbligatoriamente essere trasmesso anche all'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale che provvedera' a consegnare l'avviso di addebito
all'agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del
competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5,
qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia
data dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. In
ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non oltre i
termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione
forzata.
8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che
comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo
di cui al comma 1, contiene l'indicazione delle somme dovute e
l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di
mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine assegnato,
il titolo sara' consegnato all'agente della riscossione nei termini
fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovra' essere consegnato
all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura
di espropriazione forzata.
9. In caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento
l'avviso di addebito cessa di avere validita' e l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale provvedera' a notificare al debitore un
nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per
l'eventuale somma ancora dovuta.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e' abrogato.
11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto
ricorso, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione nei
successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al
comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento,
procede ad espropriazione forzata ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento,
l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata in
ogni caso e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di
giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
12. Nei casi previsti dal comma 3 l'agente della riscossione
procedera' all'espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data
della consegna del titolo esecutivo da parte dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste
con l'avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive
dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino
alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano
l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle
spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente
articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si
intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a
qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad
essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 31
(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli
definitivi)
1. A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e
per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di
inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente
compensato. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle
somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte,
con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata
la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma
anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio
2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano
per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le
dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni
di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 32
(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari
chiusi)
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente:
"j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio autonomo raccolto,
mediante una o piu' emissione di quote, tra una pluralita' di
investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una
predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di
pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;";
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "nonche' da ogni altro
patrimonio gestito dalla medesima societa'", sono inserite le
seguenti: "; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo
comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio
patrimonio.";
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole:
"all'esperienza professionale degli investitori;" sono inserite le
seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3,
ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3."
2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze emana, ai sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le
disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le societa' di gestione del risparmio che hanno istituito fondi
comuni d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo
1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del
1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le
conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 2.
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la societa' di
gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei
valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti
nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'imposta e' versata dalla
societa' di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento
entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari
importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda
entro il 31 marzo 2013.
5. Le societa' di gestione del risparmio che non intendono adottare
le delibere di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro
trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2,
la liquidazione del fondo comune d'investimento in deroga ad ogni
diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso l'imposta
sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta con l'aliquota del 7 per
cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti.
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione e versamento
dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni
del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e' abrogato.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da
emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
al comma 2, sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 33
(Stock options ed emolumenti variabili)
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in
considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi
propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e
stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo
della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che
rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche'
ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per
cento.
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di
erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e' disciplinata dalle
ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 34
(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale
per l'apertura di rapporti con operatori finanziari)
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), e' aggiunta la
seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti di
cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i
clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti,
riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto
continuativo.";
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole "in luogo del
quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero" sono
aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti o negozi di cui alla
lettera g-quinquies).".
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 35
(Razionalizzazione dell'accertamento
nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)
1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
"Articolo 40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti
al consolidato nazionale
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', il controllo
delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa' consolidate e
dalla consolidante nonche' le relative rettifiche, spettano
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto
che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto,
notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale
e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al
reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La
societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari.
Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue
l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla
consolidante.
3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in
diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui
al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino
a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve
presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere
l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del
ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e'
sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un
periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo
dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle
sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla
consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Le attivita' di controllo della dichiarazione dei redditi del
consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al
comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui
e' stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, l'accertamento del reddito complessivo
globale puo' essere integrato o modificato in aumento, mediante la
notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di
cui ai precedenti commi.".
2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
e' inserito il seguente: "Art. 9-bis ‑¬â€˜ Soggetti aderenti al
consoiidato nazionale
1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le
rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano
sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche,
innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo
40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola
di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9
del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo
dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in
diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del
consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.
Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve
essere allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovra' essere
effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento
dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla
consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo delle perdite
di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata
unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-bis
del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di
definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile".
3. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti
e le modalita' di presentazione dell'istanza di cui al comma 3
dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio
competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del
decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1°
gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla
predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 36
(Disposizioni antifrode)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi
regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonche' delle
informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo e delle difficolta' riscontrate nello scambio di
informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in
ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in
materia fiscale.
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli
articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e
14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un
rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni
professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla
prestazione professionale gia' in essere di cui siano direttamente o
indirettamente parte societa' fiduciarie, trust, societa' anonime o
controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi
individuati dal decreto di cui al comma Ibis. Tali misure si
applicano anche nei confronti delle ulteriori entita' giuridiche
altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui
non e' possibile identificare il titolare effettivo e verificarne
l'identita'.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le
modalita' applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma
7-ter.";
b) all'articolo 41, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o
ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione
dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o
il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari
o superiore a 15.000 euro.";
e) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo 28,
comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di
importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento
dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo
dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.".
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 37
(Disposizioni antiriciclaggio)
1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in
paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro delle
Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre
2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e
integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il rilascio di tale autorizzazione e' subordinato alla previa
individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo,
mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi
titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di
societa' controllanti e per il tramite di societa' fiduciarie; alla
identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli
amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilita' previsti
dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche
in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano
la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di
parita' e reciprocita'.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere con
proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma
1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di
attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine
di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale,
l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi cosi' detti non
black list nonche' a specifici settori di attivita' e a particolari
tipologie di soggetti.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 38
(Altre disposizioni in materia tributaria)
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese
quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio
universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita'
telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei
soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le
informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di
cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo
scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che
in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non
avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle
prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per
effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei
confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato
hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle
modalita' vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio
indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti
agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1
risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le
medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si
accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate una
discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di
tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni
agevolate di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica in materia
fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole "delle imposte" sono
soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole "dalla dichiarazione annuale
ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio
imposte" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio", e dopo le parole "avviso di
ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero in via telematica
con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate";
3) al secondo comma, le parole "non risultante dalla dichiarazione
annuale" sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole "non risultanti dalla dichiarazione
annuale" sono soppresse e le parole "della comunicazione prescritta
nel secondo comma dell'articolo 36" sono sostituite dalle seguenti:
"della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del
modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice
fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.";
b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante
dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono
consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della
riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di
procedura civile.".
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il
Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche'
gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri
provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per
la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti
e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni
ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi'
l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per
gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti
gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e'
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle
parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704,
primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole:
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo
di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti
intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione
finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero
accesso, la possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili
in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice
fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i
rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra
queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla
base del codice fiscale, per favorire la qualita' delle informazioni
presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione
finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o
con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonche' ai
concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati
che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione fmanziaria, il
codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la
corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette
informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili,
previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita' della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi
complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione
di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro,
sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza
applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in
cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al
quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai
suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito
di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone
di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,
da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di
certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere
presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si
riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi
residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile
possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli
interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con
riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il
relativo ente percettore.
9. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti
misure:
a) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola: "sospensione", sono inserite le
seguenti: "per un periodo massimo di centocinquanta giorni";
2) al comma 7, dopo le parole "primo grado"sono aggiunte le seguenti:
"e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del
provvedimento di sospensione".
b) all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e'
aggiunto il seguente comma: "5-bis. Con il provvedimento che accoglie
l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di
trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei
successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di
centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di
sospensione, il provvedimento perde efficacia."
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole "decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46", sono inserite le seguenti: "Ai fini e per gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda
relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto
degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai
beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo
del Ministero dell'economia e delle finanze.".
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine,
le parole: "nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e
assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria".
Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati
da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente
al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del
1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato
italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un
suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri
previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad
accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica
limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e'
svolta all' estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita'
lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in
altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle
attivita' estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui
svolgono la propria attivita' lavorativa.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 39
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei
confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro
autonomo, con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il
termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei
versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 15 dicembre 2010.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento
alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e
di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai
redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della
sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di
cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al 15
dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al
comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio
2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno
a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo.
Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate
dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010."
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 40
(Fiscalita' di vantaggio per il Mezzogiorno)
1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione
della particolarita' della situazione economica del Sud, nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di
Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge
possono, in relazione all'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni,
detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative
produttive.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di
cui al comma 1, e' stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal
quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 41
(Regime fiscale di attrazione europea)
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea
diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attivita'
economiche, nonche' ai loro dipendenti e collaboratori, si puo'
applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la
normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione
Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione
finanziaria secondo la procedura di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 42
(Reti di imprese)
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei
requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad
una delle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalita' e
termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento
dell'appartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese
riconosciute ai sensi del comma 1 competono vantaggi fiscali,
amministrativi e finanziari, nonche' la possibilita' di stipulare
convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 43
(Zone a burocrazia zero)
1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia
zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio
di sussidiarieta' e dell'art. 118 della Costituzione, in aree non
soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive
avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti
conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed
oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di
natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario
di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite
conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i
provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro
positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se
un provvedimento espresso non e' adottato entro tale termine. Per i
procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per
quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e
li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i'
documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti
conclusivi;
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE
dell' 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana m 159 dell'11 luglio 2009, nonche' in quella
dell'Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13
maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la
concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive
avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e
sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di
governo assicurano assoluta priorita' alle iniziative da assumere
negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 44
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti
all'estero)
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del
reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso
di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente
residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o
universita' per almeno due anni continuativi e che dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari
successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo
conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione
del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal
primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 45
(Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati
verdi)
1. L'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e
l'art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
18 dicembre 2008 sono soppressi.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 46
(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)
1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31
dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai
soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono stati
aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi
finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario.
A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e
interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata
comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente e' responsabile
per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell'attivazione
delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura
non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente
comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi
restando i piani di ammortamento in corso e le correlate
autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la
destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione
della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorita' al
finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni
di euro.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 47
(Concessioni autostradali)
1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole : "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio 2010";
b) il comma 2. bis e' sostituito dal seguente: «2. bis. - La societa'
ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per
l'affidamento della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai
contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della
concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima- di
proventi che il concessionario e' autorizzato ad accantonare nel
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70
milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a
concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata
del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di
concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso
considerate le somme gia' erogate dallo Stato per la realizzazione
dell'infrastruttura. ".
2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "la societa' Autostrada del Brennero
S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "la societa' titolare della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero".
b) al primo periodo, dopo le parole: "il Brennero ed alla
realizzazione delle relative gallerie" sono aggiunte le parole:
"nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse
fino al nodo stazione di Verona"
c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento e' effettuato
in esenzione d'imposta» sono sostituite daile seguenti: «Tale
accantonamento nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in
esenzione di imposta».
d) Al terzo periodo le parole: "dalla societa' Autostrada del
Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla societa' titolare della concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011" e le
parole "con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il
Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998"
sono sostituite dalle seguenti "con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012".
3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009
n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da
parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani
economico -finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal
concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di
convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle
ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e
seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 48
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)
1. 1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilita' dei
crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione
dei debiti).
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da
banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e
seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono altresi' prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo
111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti
indicati al precedente comma in funzione della presentazione della
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della
domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,
qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo
160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche' il concordato
preventivo o l'accordo siano omologati.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il
primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci,
fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresi' prededucibili i compensi spettanti al professionista
incaricato di predispone la relazione di cui agli articoli 161, terzo
comma, 182-bis, primo comma, purche' il concordato preventivo o
l'accordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto,
i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per
l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal
computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis,
primo e sesto comma.".
2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive
di cui al terzo comma puo' essere richiesto dall'imprenditore anche
nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo
di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la
documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una
proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'
imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che
sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che
rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una
dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle
condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i
quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al
presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione
depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta
giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la
comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per
pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le
maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare
pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o
che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare,
dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le
azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e
della relazione redatta dal professionista a nonna del primo comma.
Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto
comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.".
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 49
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi)
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle
seguenti: «puo' indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
«ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente
di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle
amministrazioni competenti».
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La nuova
data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni
successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta
alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli
unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o
i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti
il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque
denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali.";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera
o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il
soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza
di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.»;
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui
l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto
positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai
commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della
VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.»;
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei
lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai
commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,
puo' adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n.
152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in
quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del
procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi
ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche'
ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta
salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla
mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.Si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,
paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei
lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la
volonta' dell'amministrazione rappresentata.»;
f) il comma 9 e' soppresso.
3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni»
sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:
«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e'
rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni,
previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu'
enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta
giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione
o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle
Regioni o delle Province autonome interessate».
4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza
di servizi,».
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 50
(Censimento)
1. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9° censimento generale
dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni
nonprofit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per
l'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat organizza le
operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di
censimento e apposite circolari, nonche' mediante specifiche intese
con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale
di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli
obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le
modalita' di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli uffici di
censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle
procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche
di fornitura all'Istat di basi dati amministrative relative a
soggetti costituenti unita' di rilevazione censuaria. L'Istat,
attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresi':
a) le modalita' di costituzione degli uffici di censimento, singoli o
associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i
criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi
di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione
censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la
Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze;
b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di
incarico, le modalita' di selezione ed i requisiti professionali del
personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita' di
conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente
alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro
il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della Funzione
pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati
e la tutela della riservatezza, le modalita' di diffusione dei dati,
anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte
del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e
successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica, nonche' la comunicazione agli organismi di censimento
dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta
all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di
quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, le modalita' per il confronto contestuale alle operazioni
censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle
anagrafi della popolazione residente, nonche', d'intesa con il
Ministero dell'Interno, le modalita' di aggiornamento e revisione
delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle
risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di
censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle
rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed
esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilita'
interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti
territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno e' regolato
con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse
all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT, gli enti e gli organismi
pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi
delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse
finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei
limiti delle medesime risorse, l'Istat puo' avvalersene fino ai' 31
dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto
reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale e' definita con decreto
del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento
relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui al
comma 2, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti
preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici
geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione
residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di
liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di
anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite
circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT stabilisce la
tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe
della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i
Comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'Interno vigila
sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di
comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente:
"6. L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche
essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche
centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei
dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla famiglia
anagrafica nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti
in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale,
dall'Agenzia delle entrate". Con decreto, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi
dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono
emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di
gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e
dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano
Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche
gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni
censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita' loro affidate
secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta,
prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta
partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde
l'erogazione di appositi contributi;
e) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle
operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo
17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi
previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e
comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o
reclutamento da parte dell'Istat e' data apposita comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6°
censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire,
per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche
incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle
operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il
reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli
eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalita' previste
dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle
circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o
di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno
alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede con proprie
circolari alla definizione dei requisiti professionali dei
coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro
responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei rilevatori in
ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, il personale che risulti in esubero all'esito del
riordino previsto dall'articolo 7 nonche' dell'applicazione
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, a domanda, e' trasferito all'istat, anche in posizione di
soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative
vacanze in organico. Al predetto personale e' attribuito un assegno
personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento
economico in godimento ed il trattamento economico spettante
nell'ente di destinazione.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a quelli derivanti
dalle ulteriori attivita' previste dal regolamento di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.
166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal
citato articolo 17.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 51
(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di
distribuzione di gas naturale)
1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo
derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di
gas naturale per autotrazione e' subordinata alla presentazione di
una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da presentare al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti,
l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di
accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per
autotrazione, con una capacita' di compressione non superiore a 3
m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro
dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di
adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve
essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas
naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, e successive
modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla
manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti
dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano
iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e
che esercitano le attivita' di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo,
non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di
prevenzione incendi. E' fatta salva la possibilita' da parte
dell'autorita' competente per la prevenzione incendi, di effettuare
controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata
esibizione della dichiarazione di conformita' dell'impianto, in
occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in
relazione alla tipologia di attivita' in cui viene accertata la
violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005,
n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 e'
assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per
combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
le parole "sessanta", sono sostituite dalle seguenti: "centoventi".
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 52
(Fondazioni bancarie)
1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, si interpreta nel senso che, fino a che non e' istituita,
nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorita' di controllo
sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro
primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie e'
attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze,
indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino,
direttamente o indirettamente societa' bancarie, o partecipino al
controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque
forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni
di controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero
concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette societa'
attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano
a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche
dopo l'istituzione dell'autorita' di cui al primo periodo.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 53
(Contratto di produttivita')
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o
aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualita',
redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa
o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitivita' aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva
della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il
limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da
lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di
cui al comma 1 beneficiano altresi' di uno sgravio dei contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse
stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvedera' alla
determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi
1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 54
(EXPO)
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle
attivita' indicate all'articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il
finanziamento integrale delle opere, puo' essere utilizzata, in
misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo
Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse
autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la
Societa' Expo 2015 S.p.A. e' soggetto attuatore, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e
successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla
copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a
valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio
dello Stato a favore della Societa' Expo 2015 S.p.A. sono versati su
apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria
centrale dello Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i
contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna
devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di
amministrazione della societa' Expo 2015 S.p.A., senza possibilita'
di delega, avendo in ogni caso presente la fmalita' di un
contenimento dei costi della societa', anche successivamente alla
conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata
al comma 1.
3. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura
delle spese di gestione della societa' Expo 2015 S.p.A. e, in
particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma,
la societa' invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 55
Disposizioni finanziarie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei limiti
stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo
d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza
fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto
del differimento previsto dal presente comma . Dall'attuazione del
presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a
2.300 milioni di euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei limiti
stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo
d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza
fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto
del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del
presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2012 fino a
600 milioni di euro.
3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010. Con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
ministri interessati, vengono stabilite le specifiche destinazioni in
coerenza con quanto previsto dai predetti commi 74 e 75. E'
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010 per il
rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226.
4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150°
Anniversario dell'unita' d'Italia, il fondo per il funzionamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto
legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5 milioni di euro per
l'anno 2010.
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana
a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n.296 e' integrato di 320 milioni di
euro per l'anno 2010.
6. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1.700 milioni di euro per
l'anno 2011 e di 250 milioni di euro per l'anno 2012, mediante
l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori
spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie
derivanti dall'applicazione del precedente periodo sono destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.
7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo
7, comma 24, dall'articolo 9, comma 30, dall'articolo 11, commi 5 e
15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi 13 e
14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38,
comma 11, dall'articolo 39, commi le 4, dall'articolo 41,
dall'articolo 50, comma 1, dall'articolo 53 e dall'articolo 55, pari
complessivamente a 1.007,662 milioni di euro per l'anno 2010, a
4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.480,822 milioni di
euro per l'anno 2012, a 674,222 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 3, dall' articolo 6, comma 15 e 16, dall'articolo 15,
dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo 22, dall'articolo
23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, dall'articolo 26,
dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31, dall'articolo
32, dall'articolo 33, dall'articolo 38, e dall'articolo 47, pari a
908 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per
l'anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l'anno 2012, a 597,222
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate
dall'articolo 9, comma 29, pari a 99,662 milioni di euro per l'anno
2010;
c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 56.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano