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Avrei necessità di alcuni chiarimenti in materia di invalidità civile e lavoro..
Espongo di seguito la mia situazione. Sono stata assunta nel Marzo 1981 da un Istituto Bancario di medie dimensioni con sede a Vicenza con la qualifica di impiegata.
Successivamente a tale data, il 27/05/1993, la commissione di prima istanza per l’accertamento di invalidità civile e delle condizioni visive mi ha riconosciuto  un’invalidità civile nella misura del 60% per riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 art. 2 Legge 118/71 con diagnosi di glaucoma cronico, grave deficit visus e riduzione campo visivo.
Le copie di tale documentazione sono state inviate alla Direzione Risorse Umane dell’Istituto Bancario per l’inserimento nella lista degli invalidi civili  ai fini del collocamento obbligatorio e da  verifiche da me effettuate, negli anni successivi, presso i competenti uffici risulto regolarmente iscritta dalla Banca nei Prospetti Pubblici degli invalidi assunti. Nonostante la documentazione presentata relativamente alle mie condizioni visive  ed il grado di invalidità riconosciutomi, la Banca non si è mai curata di assegnarmi ad una mansione che fosse compatibile con le mie condizioni.
Di conseguenza, ho dovuto richiedere l’idoneità alla mansione specifica al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed in data 24/03/1999 il giudizio del Collegio Medico ai sensi art. 20 L. 482/68 è stato di €˜non idoneità all’utilizzo di video terminale se non in modo occasionale‑¬.
Perdurando il comportamento di mancato rispetto delle mie condizioni, cerco l’aiuto del sindacato interno alla Banca e nel 2003, per la prima volta, vengo sottoposta a visita medica da parte del medico del lavoro nominato dalla Banca che esprime un giudizio di €˜idoneità al lavoro di videoterminale di un massimo di tre ore nell’ambito della giornata lavorativa non continuative‑¬.
Personalmente ritenevo equo questo giudizio e che per la Banca fosse facilmente possibile assegnarmi un’attività che comportasse un uso di video terminale limitato a 3 ore al giorno,ma la Banca ha continuato nel suo atteggiamento negativo asserendo che nell’ambito dell’istituto non esisteva assolutamente un’attività del genere.
Sono stata umiliata ripetutamente da uno dei responsabili della Direzione Risorse Umane, anche di fronte ad un sindacalista che non ha fatto assolutamente nulla per difendermi, forse spaventato anche lui stesso dai toni veramente aggressivi utilizzati da questa persona, che mi ha proposto come soluzioni ai miei problemi di €˜fare partime a tre ore al giorno‑¬ (sono sola, devo mantenermi, non ho nulla tranne che il mio stipendio).
Poi sono stata  messa a fare praticamente €˜niente‑¬ per un periodo, per poi ritornare ad essere adibita ad attività molto inferiori a quelle svolte in precedenza ma sempre con uso continuativo del video terminale.
Nel Maggio 2005 sono stata sottoposta come gli altri colleghi alla visita periodica del medico del lavoro nominato dalla Banca a cui ho esposto quanto mi era accaduto dopo la precedente visita. Il medico ha innalzato a 5 ore l’attività di utilizzo a videoterminale.  In realtà la mia attività lavorativa era svolta quasi interamente al terminale (non certo 3 ore e neppure 5, anche se cinque è più vicino alla realtà considerata che la giornata lavorativa è di 7 ore e 30 minuti attualmente).
La situazione delle mie condizioni visive è progressivamente peggiorata e nel 2009 sono stata operata di cataratta ad entrambi gli occhi. Questo ha comportato che è stata corretta parzialmente  la forte miopia dell’occhio destro (con l’occhio sinistro vedo solo ombre e l’intervento è stato effettuato  solo per  testare la reazione considerato la forte rischiosità di operare successivamente l’unico occhio con cui posso vedere), ma che ora ho grosse difficoltà a vedere da vicino e ad utilizzare il videoterminale.
Nel Novembre 2009, con due anni e mezzo di ritardo da quanto prescritto con la visita del 2005, sono stata sottoposta come altri colleghi alla visita periodica del medico del lavoro della Banca ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
A questo nuovo medico ho presentato tutta la mia cartella sanitaria, per la prima volta mi è stata fatta una misurazione della vista e dei tests sull’acuità visita ed il responso è stato che sono €˜idonea alla mansione specifica con utilizzo di videoterminale per non più di 4 ore al giorno non continuative con utilizzo di lenti ad hoc‑¬. Ho fatto un ennesimo tentativo con il sindacato che, come al solito a parole mi ha dato ragione, ma a fatti non è stato neppure in grado di indicarmi la via da seguire.

E’ davvero impossibile tutelare i miei diritti? E’ proprio necessario che debba essere umiliata anche dal punto di vista delle mansioni svolte, se tento di far valere i miei diritti? Come posso tutelarmi nel caso la situazione dei miei occhi degeneri ancora e questo dipenda dal fatto che non sono stata adibita ad idonea mansione?
E le umiliazioni che ho subito che mi hanno condotto a dover assumere degli antidepressivi rientrano per forza nel prezzo da pagare per tentare di difendere la mia salute?
E’ vero che rischio il licenziamento se cerco di rivolgermi ad un avvocato per tutelare i miei diritti in quanto  come mi ha detto un sindacalista non sono stata assunta come invalida civile ma l’invalidità è subentrata successivamente. .
Ho fatto negli anni due verifiche presso l’Ufficio provinciale del lavoro divenuto poi Centro per l’Impiego e verbalmente mi è stato assicurato da funzionari di tali uffici che sono inscritta nella lista degli invalidi assunti dalla Banca. Di conseguenza rientro nelle cosiddette €˜categorie protette‑¬.
Ora sono veramente disperate perché negli ultimi mesi dopo le operazioni ho perso molta vista e non so da chi farmi aiutare
Grazie. Saluti-


La risposta dell'avvocato

Il lavoratore divenuto invalido in corso di rapporto di lavoro può essere legittimamente licenziato a causa della sua sopravvenuta invalidità ?

La soluzione al quesito sta nelle numerose pronunzie giurisprudenziali che delineano un orientamento ormai costante. Esporrò il contenuto delle più indicative.
Innanzitutto, l’'accertata invalidità civile del dipendente è inidonea di per sè a dimostrare l'incompatibilità tra le condizioni di salute dello stesso e le mansioni assegnate che legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: l’incompatibilità (e quindi la legittimità del licenziamento) va invece verificata in concreto, mediante il rapporto tra mansioni specifiche del lavoratore e le menomazioni patite. Pertanto, ogni caso va dettagliatamente esposto ad un legale per l’esame dei presupposti peculiari di ciascun caso di licenziamento/mutamento del rapporto a causa di sopravvenuta invalidità .
Si aggiunga tuttavia che, in generale, per il lavoratore divenuto invalido nel corso del rapporto di lavoro, non sussiste il diritto ad essere adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute. Le ragioni del lavoratore vanno contemperate con quelle della produttività , sicché a nulla rileva che l’invalido possa aver conservato una certa residua capacità di lavoro, se questa non è utilizzabile nell'esercizio di mansioni in concreto proficue per l'impresa. In definitiva, la prescrizione che prevede l'obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni confacenti al suo stato di ridotta capacità lavorativa attiene unicamente agli invalidi civili assunti a seguito di collocamento obbligatorio e non è estensibile, trattandosi di norma eccezionale, a tutte le altre ipotesi. Trova invero applicazione il disposto dell'art. 1464 c.c.: in caso di sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, v’è conseguente possibilità di recesso da parte del datore di lavoro, nel caso in cui quella residua non sia utile. Le nozioni di €˜ridotta capacità ‑¬, €˜utilità ‑¬, €˜proficuità ‑¬ sono concetti generali che devono essere riempiti di significato alla luce di ciascun caso concreto.
Vale comunque la pena di aggiungere, in chiusura, che non costituisce violazione dell’'art. 2103 c.c. il patto con il quale si opera una dequalificazione del lavoratore tutte le volte in cui esso valga a scongiurare la lesione di interessi del dipendente ancora più rilevanti, come quello alla conservazione del posto di lavoro. la dequalificazione, in altri termini, è a volte il male minore. Pertanto, se il lavoratore colpito da invalidità non presta il proprio consenso alla dequalificazione propostagli dall'imprenditore al fine di scongiurare il licenziamento, il datore di lavoro potrà legittimamente procedere al recesso dal rapporto.


Avv. Antonella Poli ‑¬â€˜ LavoroSalute.it

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