Dai diritti costituzionali ai diritti "esigibili"

LE COOPERATIVE DI TIPO b)
La legge n°381 dell’8 novembre 1991 che disciplina le cooperative sociali, all’art. 1b), prevede la costituzione di cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone cd. svantaggiate per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi: dal che, tal tipo di cooperative vengono definite cooperative sociali di tipo b).
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% della compagine sociale: le aliquote contributive dovute per la loro assicurazione obbligatoria sono ridotte a zero.
Le cooperative sociali godono di agevolazioni fiscali, come le OdV, in materia di imposte di successione e donazioni, nonché di imposte ipocatastali. Gli utili di gestione sono esenti da imposta, non sono divisibili tra i soci e devono essere accantonati o reinvestiti.
DIRITTO AL LAVORO
La legge n.68 del 1999 all'articolo 2 prevede e regolamenta il collocamento mirato, ovvero quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto di lavoro adatto.
La stessa legge indica all'articolo 1 quali sono le categorie di soggetti a cui è riservata una quota di assunzioni obbligatorie e, all'articolo 3, i vincoli imposti ai datori di lavoro sul numero di soggetti appartenenti alle categorie protette da includere nell'organico.
DIRITTI DEI LAVORATORI
- Due ore di permesso giornaliero: spettanti alla madre o al padre di un bambino disabile fino al compimento del terzo anno di età. Le ore di permesso si riducono ad una nel caso in cui l'orario di lavoro del genitore sia inferiore alle sei ore. Tali ore di permesso sono retribuite per intero.
- Tre giorni di permesso mensili: spettanti sempre alla madre o al padre nel periodo successivo al compimento del terzo anno di età da parte del figlio. I tre giorni di permesso si estendono anche dopo la maggiore età. Questi tre giorni possono essere concessi anche ai parenti ed affini entro il terzo grado, a condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa. Tali giorni di permesso sono retribuiti per intero.
- Congedo parentale prolungato: della durata di 10 o 11 mesi, spettante a tutti i genitori durante i primi otto anni di vita del proprio figlio.
Qualora però il figlio versi in condizione di handicap grave accertata dalla competente commissione ASL e non si trovi ricoverato presso istituti specializzati, la durata del congedo può essere prolungata fino a tre anni. Per tutta la durata del periodo di congedo è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione spettante.
- Congedo retribuito di due anni: anche frazionabile, spettante alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto con handicap che necessita di essere assistito in maniera continuativa.
- Prepensionamento dei lavoratori disabili: consentito, in base alle legge finanziaria 2001, ai soli lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa. L'età pensionabile viene abbassata di cinque anni.
Precedenza nell'assegnazione della Sede di Lavoro: spettante alla persona disabile con invalidità superiore ai due terzi assunto presso un ente pubblico tramite vittoria di un concorso.
Inoltre, novità introdotte dalla Legge 183 del 4 novembre 2010, i genitori (anche adottivi), i parenti e gli affini che abbiano diritto ai permessi di tre giorni mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92, come novellato dall’art. 24 L. 183/10, per l’assistenza ad una persona con un’accertata disabilità grave hanno diritto ove possibile, alla sede di lavoro più prossima al domicilio della persona da assistere (non più al proprio domicilio come per il passato) e non possono essere trasferiti senza il loro consenso.
Gli stessi diritti sulla scelta della sede e sul veto al trasferimento spettano alla persona con accertato handicap grave che presti la propria attività lavorativa come dipendente pubblico o privato.
Tutti gli approfondimenti sono raccolti nel nostro speciale LAVORO DISABILI
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Giovedì 10 Giugno 2010 12:07










è discriminante si deve morire fino a 65 anni ? non umanita'
distinti saluti e grazie!
Le consiglio di rivolgersi ai patronati, alle associazioni di categoria o a un avvocato.L'avvocato di LavoroSalute.it risponde solo alle mail pervenute alla redazione e successivamente selezionate a giudizio insindacabile.
ho una unvalittà della 67% ,sono una dipentene del comue del torino. Prepensionamento dei lavoratori disabili: consentito, in base alle legge finanziaria 2001, ai soli lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa. L'età pensionabile viene abbassata di cinque anni.
è tutto vero? grazie Mariella ho 55 anni il 23.1.1955, cosa devo fare?,
Il fatto che lei non sia assunto come invalido la mette in una posizione particolare.
L'insorgere di invalidità durante un rapporto di lavoro non è causa di licenziamento per giusta causa, la legge prevede che il lavoratore debba essere adibito a mansioni equivalenti o inferiori.
Nel caso in cui non fosse possibile cambiare la sua mansione l'ufficio di Collocamento Mirato dovrebbe trovarle un altro lavoro, senza attendere le graduatorie.
Il fatto che lei sia assunto senza invalidità potrebbe essere un problema. E' in grado di provare che l'invalidità è insorta in seguito?
Questa risposta non nessun valore legale. La invito caldamente a rivolgersi ai sindacati della sua città.