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Una circolare dell’Agenzia delle Entrate del marzo scorso chiarisce che non si può usufruire della detrazione del 50% sui lavori per sostituzione della vasca con vasca con sportello laterale o box doccia

E’ stata pubblicata lo scorso marzo una circolare della Agenzia delle Entrate che è si è espressa rispetto ad un quesito relativo alla detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia, tra gli altri quesiti.
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. b) ed e)del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), ricordiamo infatti che  è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36% (attualmente 50%) per le spese sostenute, tra l’altro, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguiti su singole unità  immobiliari residenziali nonché per le spese sostenute per gli interventi “finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche...;” eseguiti anche su parti comuni.

STOP DETRAZIONE DEL 50% - La domanda posta era: è possibile fruire della detrazione per la sostituzione dei sanitari, ed in particolare della sostituzione della vasca con una vasca con porta apribile laterale o box doccia? Ebbene, la risposta dell’Agenzia delle Entrate, che stupisce e non poco, è stata: no.
La motivazione sarebbe duplice, così scrivendo l’Agenzia:
  1. In base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la scrivente ritiene che gli interventi in esame non siano agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria (Ovvero, riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, ndr).
  2. Si ritiene, inoltre che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in  grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie.

QUESTIONE DI DEFINIZIONI? - Ma perché l’intervento di sostituzione di una vasca normale con una con sportello laterale, che oggettivamente agevola l’entrata e l’uscita alle persone anziane o con problemi di mobilità o in carrozzina, non sarebbe un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche? Perché, si appella sempre l’Agenzia delle Entrate, non è specificato che tale intervento presenti le caratteristiche tecniche di cui al DM 236 del 1989 e ciò determina, secondo quanto chiarito con le circolari n. 57 del 1998 e 13/E del 2001,che le relative spese non sono detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
Sulla base delle circolari richiamate, infatti, gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. legge n. 13 del 1989, disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e DM n. 236 del 1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili.

UNA LETTURA CHE LASCIA PERPLESSI - In pratica, poiché la sostituzione di vasca con vasca con sportello o box doccia non presenta le caratteristiche tecniche degli interventi previste dalla legge n.13/89 e DM 236/89, non possono essere qualificati come interventi per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, quindi non sono applicabili le agevolazioni.
Tale risposta lascia per lo meno perplessi, soprattutto perché questi interventi vengono definiti dalla stessa Agenzia delle Entrate come in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Elementi che erano “bastati” al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per poter inquadrare questo tipo di installazione come intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Si tratta di una precisazione inaspettata che di fatto danneggia notevolmente tutti gli utenti con disabilità i quali, intendendo facilitare le proprie attività di igiene in bagno, e contando di recuperare il 50% della spesa, si trovano a dover rinunciare a questa agevolazione.

ECCEZIONI -  E’ importante specificare, tuttavia, che questo tipo di lavori possono usufruire dell’agevolazione se la sostituzione di questi sanitari rientra in lavori di ristrutturazione maggiori, per cui è prevista la detrazione. Questo significa che se una persona deve rifare completamente l’impianto idraulico del suo bagno, può usufruire, anche per il cambio dei sanitari (dunque del cambio da vasca a vasca con sportello o box doccia) della detrazione del 50% di cui usufruisce l’intero intervento.
 Considerando però che spesso questi interventi di sostituzione vasca con vasca ad apertura laterale o box doccia vengono scelti anche perché non necessitano di lavori particolarmente invasivi (le piastrelle del bagno non vengono neanche rotte…), è evidente che il danno c’è.

L’APPELLO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE – Sottolineando il danno ai consumatori, derivante da questa precisazione, su questa pronuncia della Agenzia delle Entrate l’associazione di consumatori Altroconsumo ha deciso di scrivere al Ministero delle Finanza, chiedendo che venga cancellata questa circolare.
Altroconsumo, inoltre, a questa pagina dà suggerimenti alle persone che già hanno effettuato questo tipo di intervento negli anni scorsi, con relativa detrazione, e che potrebbero rischiare di vedersi richiesti indietro i soldi.

Per approfondire:
Il testo della Circolare della Agenzia delle Entrate n.3/E (Pdf)

Il testo del Dm 14 giugno 1989, n. 236

Redazione

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