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Accompagnamento e altre forme di indennità non formano reddito ma un compenso alla inabilità, quindi non devono essere inseriti nel reddito ai fini Isee. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato


Ora c'è una sentenza: nero su bianco. Viene messa la parola fine sulla questione dell'ISEE e disabilità, con la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dal Governo contro le sentenze del Tar Lazio che dichiaravano illegittimo inserire nel calcolo ai fini ISEE le indennità legate all'invalidità.

Ma andiamo per ordine. La riforma dell'ISEE aveva visto una novità sostanziale, con l'inserimento, nel computo del reddito ai fini ISEE, delle indennità legate a invalidità (trattamenti assistenziali, previdenziali vari quali pensioni, assegni, indennità concesse per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi per la vita indipendente ecc). Da qui era nato il ricorso al TAR Lazio da parte di alcune famiglie di persone con disabilità, che avevano ottenuto tre sentenze favorevoli  (le n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015), che dichiaravano illegittimo tutto ciò. A questo punto il Governo aveva fatto appello al Consiglio di Stato per poter sospendere la loro applicazione.

Ora, dopo che la sentenza era attesa per lo scorso 3 dicembre (che l'ironia della sorte ha voluto essere la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità), il pronunciamento del Consiglio di Stato è arrivato ieri, 29 febbraio 2016, e conferma quanto già aveva sentenziato il Tar del Lazio, ovvero che le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito.


Tra le altre cose, così si legge nella sentenza: "l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa".

Per approfondire:

Qui la sentenza completa
 

Redazione


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