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calcolatrice emoduli con contiA partire dal 17 dicembre la richiesta andrà fatta secondo le nuove modalità

Avevamo parlato circa un anno fa dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri delle nuove misure di calcolo dell’ISEE e delle ripercussioni sui portatori d’handicap e le loro famiglie. Per la reale entrata in vigore di questa revisione, però, l’ordinamento italiano prevedeva l’approvazione di successivi provvedimenti normativi. Il primo di questi è l’approvazione dei nuovi modelli per la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), cioè quei moduli che servono per dichiarare la situazione reddituale, patrimoniale e familiare del richiedente e del nucleo familiare di riferimento, elementi fondanti del calcolo dell’ISEE.

Con decreto del 7 novembre scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 novembre e sarà operativo a partire da 30 giorni dalla pubblicazione del modello, il 17 dicembre prossimo quindi. A partire da tale data, le dichiarazioni potranno essere presentate esclusivamente secondo la nuova modalità.

COME FUNZIONERÀ D’ORA IN POI – La richiesta di rilascio dell’ISEE va inoltrata all’INPS compilando un modulo DSU diverso a seconda della prestazione richiesta o della composizione del nucleo. Tali moduli per la richiesta dell’ISEE vanno presentati per via telematica accedendo ai servizi online dell’INPS usando l’apposito PIN; in alternativa ci si può rivolgere ad un patronato sindacale o ad un Caf.
Per elaborare l’ISEE, l’INPS estrae i dati dal proprio casellario (pensioni, dipendenti, autonomi) e da quello dell’Agenzia delle entrate (dichiarazioni dei redditi). In questo modo il richiedente non deve, ad esempio, indicare l’ammontare di pensioni o indennità di invalidità civile, che risultano già dal casellario INPS, né spese sanitarie o l’assunzione di badanti, che vengono rilevate nella banca dati dell’Agenzia delle entrate.

Una volta compilata e inoltrata la modulistica, l’INPS ha tempo 10 giorni lavorativi per rilasciare l’ISEE, completo degli elementi che ne hanno determinato il calcolo. Nel caso rilevasse dati errati il richiedente può poi, entro dieci giorni dal ricevimento dell’attestazione ISEE, richiederne la correzione o la rettifica tramite un apposito ulteriore modulo. Dopo ulteriori verifiche l’INPS rilascia l’attestazione definitiva. Nel caso di discordanze fra quanto dichiarato dal Cittadino e quanto risultante dagli archivi e casellari, la Guardia di finanza viene incaricata di ulteriori accertamenti.

Per il computo nell’indicatore, nella valutazione della situazione reddituale, il DPCM 159/2013, prevedeva il conteggio anche tutti i trasferimenti monetari di natura assistenziale, quindi anche pensioni e indennità per minorazioni civili, assegni sociali, assegni al nucleo familiare, assegni di cura regionali, contributi per progetti di vita indipendente e qualsiasi altro trasferimento monetario previsto dalla normativa locale.
Per le persone con disabilità, tuttavia erano previste franchigie e detrazioni, diversificate a seconda del “grado” di disabilità:

-persone con disabilità media: franchigia pari ad 4.000 euro, incrementata a 5.500 se il disabile è minorenne;
-persone con disabilità grave: franchigia pari a 5.500 euro, incrementata a 7.500 se il disabile è minorenne;
-persone non autosufficienti: franchigia pari a 7.000 euro, incrementata a 9.500 se il disabile è minorenne.

 

Dalla somma dei redditi, inoltre, era prevista la detrazione di alcune spese:

-spese sanitarie per disabili e le spese per l’acquisto di cani guida e interpretariato per i sordi, nonché spese mediche e di assistenza specifica per i disabili, fino ad un massimo di 5.000 euro;
-spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, se regolarmente assunti o se le relative prestazioni siano state rese da enti fornitori, fino all’ammontare delle prestazioni assistenziali di cui gode la persona non autosufficiente, al netto della franchigia massima di 1.000 euro.

 

Il  Decreto che approva i nuovi moduli e le relative istruzioni contiene tuttavia una novità vantaggiosa per i disabili rispetto al testo del Decreto dello scorso dicembre: le istruzioni, la modalità di controllo ex ante, i moduli di richiesta, i moduli di rettifica si riferiscono infatti alle sole provvidenze erogate dall’INPS e cioè, nel caso delle persone con disabilità, alle pensioni e all’indennità di accompagnamento per minorazioni civili o per invalidità sul lavoro. Non verranno quindi computati gli altri trasferimenti monetari mentre al contempo rimangono vigenti detrazioni e franchigie, non previste nel previgente ISEE.

 

 

PER APPROFONDIRE:

 

Testo completo DPCM 159/2013


IN DISABILI.COM:

 

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Alessandra Babetto


 

 

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