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mano adulta tiene mano di un bambinoNon solo amministratore di sostegno: tra le forme di tutela della persona con disabilità c’è anche il trust per il dopo di noi, strumento per meglio gestire un patrimonio a favore del figlio disabile

Questione di fiducia: quella in un futuro con una tutela dal punto di vista affettivo ed economico. È quanto desiderano i genitori di una persona disabile quando arriva il momento di pensare al “dopo di noi”. Nel panorama delle possibili forme di protezione, da alcuni anni si sta affermando uno strumento che ha il suo punto di forza nella fiducia, indicata appunto con il suo corrispettivo inglese “trust”. Si tratta di una soluzione con cui si destinano beni a favore di una persona, costituendo un fondo che viene gestito da un soggetto fidato. Il patrimonio serve così a garantire assistenza alla persona da tutelare.


Il nome anglosassone rivela l’origine estera del trust, che l’Italia legittima dal 1992, anno in cui è entrata in vigore la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.
Condizione essenziale è che siano italiani i soggetti compresi nel trust: chi lo dispone, il beneficiario, il trustee che amministra il patrimonio, e il guardiano che sorveglia le operazioni del trustee.
Non sempre un trust coinvolge tutte queste figure, ma essenziale è comunque la presenza del trustee, come pure del patrimonio da destinare al beneficiario. Questa osservazione dimostra come lo strumento sia flessibile e personalizzabile, in particolare adattandosi alle esigenze della persona da tutelare.


Il trust si inserisce nell’ambito delle protezioni legali di soggetti deboli, che comprendono soluzioni in genere più note come l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno. Il trust rappresenta un’alternativa, ma anche una forma di tutela complementare: alcune funzioni tipiche dei suoi soggetti, ad esempio, possono coinvolgere attivamente il tutore o l’amministratore di sostegno.


Per avere un primo contatto con il trust, abbiamo preparato un apposito speciale, con informazioni utili a inquadrare questo strumento dal punto di vista legislativo e del suo funzionamento.
Nella pratica, poi, è necessario il consulto di un professionista, come un avvocato, un notaio, un commercialista: decidere di istituire un trust richiede una valutazione approfondita che tenga conto di elementi come il patrimonio disponibile, le persone da coinvolgere, le esigenze della persona da tutelare, ma anche  gli aspetti prettamente burocratici e fiscali. Prospettive che variano di caso in caso, sempre però con la fiducia come cardine.

 

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Redazione

 

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