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ragazzo in carrozzina con genitori in montagnaPer le strutture virtuose un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute

Nei giorni scorsi il Senato ha dato il via libera definitivo al DDL di conversione del Decreto-Legge n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".

Il provvedimento, volendo sostenere la competitività del sistema turismo, favorendone la digitalizzazione, riconosce agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per determinati investimenti, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro.

Il credito  di  imposta - si legge nel secondo comma dell'articolo 9 "Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi" - è  riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita  diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire  gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per  la  comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Il credito di imposta - si legge all'articolo 10 "Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico" - è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.

Essendo un'agevolazione, il credito d'imposta, obbliga i beneficiari a rispettare alcuni accorgimenti fondamentali per il riconoscimento dello sgravio:
- il contratto con il fornitore per lo sviluppo di servizi Web deve contenere espresso rifermimento al rispetto della Legge 4/2004, pena nullità del contratto;
- lo sviluppo dei servizi Web deve essere conforme ai requisiti di cui al DM 20 marzo 2013, ossia allo standard internazionale ISO/IEC 40500, meglio conosciuto come W3C WCAG 2.0;
- l'agenzia per l'Italia Digitale (AgID) vigila nell'applicazione della normativa e chiunque identifichi siti web oggetto di contributo non conformi può fare segnalazione formale, a seguito della quale il soggetto beneficiario avrà 90 giorni per adeguare il sito web.

 

PER APPROFONDIRE:

Testo completo del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

 Info per le aziende turistiche anche sul sito di Village For All


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Alessandra Babetto

 

 

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