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targa con scritta odspedale psichiatrico giudiziarioPubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge che prevede la chiusura degli OPG entro il 31 marzo 2015. Ma ci sono polemiche

Sulla questione degli OPG – Ospedali Psichiatrici Giudiziari ancora non si trova la quadra, anzi. Da tempo è prevista la chiusura di quelle strutture (sono 5 ancora funzionanti in Italia) che accolgono gli “infermi di mente” che abbiano commesso dei gravi reati. L’obiettivo di questi istituti, nati nella seconda metà dell’ottocento, era quella di predisporre misure di custodia necessarie, unite però a un processo di cura per queste persone.

IL DEGRADO DEGLI OPG – Nel tempo, però, queste strutture sono diventati luoghi nei quali il degrado – più ancora che nelle carceri ordinarie –  e la totale assenza di dignità delle persone detenute hanno dimostrato il necessario, impellente e non più prorogabile loro superamento. In particolare, una Commissione del Senato guidata da Ignazio Marino nel 2010, dopo aver verificato lo stato di inaccettabile deterioramento, aveva proposto il superamento e la chiusura degli OPG e la creazione di nuove strutture.

IL SUPERAMENTO DEGLI OPG - Da allora si sono susseguiti vari slittamenti  e rimpalli temporali, fino alla disposizione normativa che, convertendo il decreto legge 52 del 31 marzo 2014 in  legge (la legge 30 maggio 2014 n. 81 di conversione del Dl 52/2014), ha prorogato al 31 marzo 2015 il termine ultimo per il superamento degli OPG e la conseguente entrata in funzione delle REMS (Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza). A questo punto le Regioni hanno tempo fino al 15 giugno 2014 per modificare i programmi di riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale presentati in precedenza.

COSA CAMBIA? - Alcune modifiche di legge hanno però fatto storcere il naso a psichiatri, magistrati, insomma,a gli addetti ai lavori. Tra queste, il fatto che sono gli attuali servizi di psichiatria (Dipartimenti di Salute Mentale: DSM, vedi reparti ospedalieri, centri diurni, comunità, appartamenti assistiti) a essere individuati come luogo di invio delle persone non imputabili poiché hanno commesso reati in stato di incapacità, ma al contempo da custodire per la loro pericolosità sociale. Su questo punto, insorgono gli esperti di psichiatria, sottolineando che non si tiene conto del fatto che gli attuali DSM non si occupano di persone 'incapaci di intendere e di volere' ma di precise patologie psichiatriche che richiedono, per essere curate, adeguati ambienti di cura. In sostanza si vuole dire: se e solo se si sarà accertato che la persona che ha compiuto il tal reato è affetta da un disturbo mentale che rientri nell’ambito delle sue specifiche competenze assistenziali dei DSM , questi se ne devono fare carico. Ma poichè persone giudicate affette da “infermità mentale” in senso giuridico possono essere affette per quanto concerne gli aspetti terapeutici da disturbi di competenza di altri settori assistenziali (neurologia, geriatria, medicina interna, servizi per le dipendenze etc.), la soluzione sotto questo punto di vista non sembra adatta.


PROBLEMA SICUREZZA – Non solo gli addetti ai lavori (medici psichiatri in primis) sottolineano le debolezze del provvedimento sotto il profilo sanitario. Anche nel mondo della magistratura è stato lanciato un “allarme sicurezza” (vedi la lettera del giudice del Tribunale di Roma, Paola Di Nicola all'Associazione Nazionale Magistrati di cui ha parlato La Repubblica).
In particolare sotto la lente d’ingrandimento è la disposizione introdotta dal Senato, al comma 1 quater, che dispone che “Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima” (eccezione fatta nei reati per i quali è previsto l’ergastolo”. Questo significa che persone considerate ad alta pericolosità potrebbero tornare libere senza che siano state predisposte le necessarie misure sanitarie, sociali e giudiziarie.


CARTA PER IL SUPERAMENTO DELLE LOGICHE MANICOMIALI - A conferma di questo malessere, è stata stilata la Carta per il Superamento delle Logiche Manicomiali, che sta racogliendo il consenso di psichiatri, magistrati  associazioni di famigliari. Sono proprio gli aderenti a questa carta a definire inadatta la soluzione attuale, affermando come “L'idea guida della legge è il trasferimento - tout court - della problematica degli OPG agli attuali servizi di salute mentale: tutti gli autori di reato, non imputabili per qualsiasi motivo mentale: pazienti psichiatrici, dementi, minorati psichici, intossicati da droghe, persone con condotta antisociali, tutti - in assenza di strutture alternative - transiterebbero dal carcere ai servizi psichiatrici”. I sottoscritti firmatari della  mozione ritengono che “ci si debba occupare SUBITO delle persone recluse negli OPG per le quali, a quasi 4 anni dall'inchiesta della Commissione Marino, non sono state ancora individuate soluzioni che garantiscano a tutte di poter essere prese in carico, trattate e seguite negli ambienti più appropriati con l’obiettivo ultimo di una loro reale inclusione sociale”.
 
Queste le loro proposte:
Proponiamo quindi quanto segue:
1) LE PERSONE CON DISTURBI MENTALI  dovranno essere accuratamente valutati dai Servizi di Salute Mentale per decidere il migliore percorso di cura che potrà - SULLA BASE DELLE PROBLEMATICHE SPECIFICHE - essere caratterizzato dai diversi livelli d'intensità assistenziale, da quello territoriale a quello residenziale! Il criterio di fondo per l'invio al Dipartimento di Salute Mentale deve essere l’individuazione di un percorso terapeutico-assistenziale-riabilitativo finalizzato al miglior funzionamento possibile svolto nelle strutture previste per i Disturbi Mentali.

2) Le PERSONE CON DEMENZA O ALTRI PROBLEMI NEUROLOGICI IRREVERSIBILI, PSICOORGANICI, O RITARDO MENTALE dovranno avere la garanza di interventi appropriati in specifiche strutture assistenziali non ricomprese nelle strutture del Dipartimento di Salute Mentale.

3) Le persone con PROBLEMI ALCOL-CORRELATI E CON PROBLEMI DI DIPENDENZA DA SOSTANZE devono avere la garanzia di essere inviate nei servizi preposti più competenti nella cura delle dipendenze.

4) Le persone che hanno una CONDOTTA ANTISOCIALE, se ritenute non imputabili ex art. 88 del Codice Penale, potranno essere inviate in appropriati percorsi correzionali specifici o essere soggetti a prescrizioni a cura dell'Autorità Giudiziaria. Per queste persone i precedenti percorsi non sarebbero di fatto appropriati, né terapeutici.
 
Forte è già l’adesione all’appello, che si trova qui, ma anche alla pagina Facebook dedicata

Per info:

http://superarelelogichemanicomiali.blogspot.it/

PER APPROFONDIRE
La legge 30 maggio 2014 n. 81 di conversione del Dl 52/2014

IN DISABILI.COM:
QUESTIONE OPG: BISOGNA FARE PRESTO!

Redazione


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