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martellettoLa riforma pensionistica "Fornero" prevede che i permessi e congedi per disabilità siano esclusi dal conteggio utile alla pensione anticipata

Un recente articolo pubblicato su Vita.it ha messo in luce un elemento poco considerato fino ad oggi, che riguarda le ricadute delle novità introdotte con la riforma pensionistica "Fornero". Trattasi delle disposizioni contenute nelle Leggi n.214 del 22 dicembre 2011 e n.14 del 24 febbraio 2012.  Su questo è tornato anche, con un'utile illustrazione della questione, il sito specializzato Handylex, che ben spiega qualcosa che ai più può essere sfuggito, ma che fa decisamente la differenza. Si tratta dell'esclusione, dal computo dell'anzianità contributiva ai fini previdenziali per la pensione anticipata, dei periodi di assenza per i permessi previsti da legge 104/92 e congedi retribuiti.

In sostanza, se una persona volesse accedere alla pensione anticipata - l'altra modalità pensionistica è quella della vecchiaia: per il 2013 servono 66 anni di età e tre mesi per i lavoratori e 62 anni e tre mesi per le lavoratrici con almeno 20 anni di contributi  - può farlo con il solo requisito contributivo. Ovvero: avere una anzianità contributiva di almeno 42 anni e un mese (se lavoratore) o 41 anni e un mese (se lavoratrice).
Nel caso di pensione anticipata, dicevamo, vale solo il requisito della contribuzione, ma la legge prevede che si possa però accedervi dopo i 62 anni. Per chi la richiedesse prima, scatta una penalizzazione dell'1% per ogni anno di anticipo (fino ai 2 anni di anticipo. Dopodiché scatta del 2% ).
Fin qui, dunque, tutto bene.

Ma a ben verificare, la Legge è chiara su quelli che sono gli anni - le ore, i giorni - che vanno a essere computati per il cumulo dei 42 anni. Si tratta di anni effettivamente lavorati, con esclusione di quelli coperti da contributi figurativi eccetto infortunio, malattia, maternità   e servizio di leva. Cosa significa? Che
se un lavoratore, ad esempio, è stato assente da lavoro per assistere il figlio disabile (ex L. 104) o in congedo parentale, quei giorni vengono conteggiati come non lavorati, quindi se si trovano all'interno del computo dei 42 anni utili alla pensione anticipata, fanno partire la penalizzazione dell'1 o 2%, perché di fatto risultano come giornate non lavorate.

Cosa succede, quindi, a un genitore che abbia usufruito dei due anni di congedo? Quelle annualità di fatto non potranno rappresentare "mattoni" utili a costruire l'anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata senza che scatti la diminuzione dell'assegno, e sarà pertanto costretto a lavorare altri due anni se non vorrà incappare nelle penalizzazioni.
A questo punto è bene sapere in quali casi la contribuzione figurativa non entra nel computo per farli valere come ore lavorate:

Riporta Handylex:

- l'astensione facoltativa di maternità in costanza di rapporto di lavoro (art. 35. Decreto legislativo 151/2001) anche se riscattati;
- i permessi mensili previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992 (sia fruiti per l'assistenza a familiari con disabilità che quelli usati dalle stesse persone con disabilità lavoratrici);
- i congedi retribuiti per l'assistenza a familiari con grave disabilità (art. 42, Decreto legislativo 151/2001);
- le maggiorazioni di servizio virtuali a qualsiasi titolo (invalidità Legge 388/2000, vittime del terrorismo, dell'amianto ecc.);
- i periodi relativi ai riscatti di laurea, specializzazione, diplomi professionali anche se oggetto di ricongiunzione (Legge 29/1979);
- le assenze per sciopero;
- i permessi per i donatori del sangue;
- i periodi di disoccupazione se non hanno dato titolo all'accesso alla cassa integrazione guadagni, anche se oggetto di ricongiunzione (Legge 29/1979).

Sembra davvero un controsenso e una beffa, soprattutto se si pensa alla proposta di prepensionamento di cinque anni per lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, da anni in attesa di  riconoscimento. La questione preoccupa non poso le associazioni di persone con disabilità , e su di essa si è espressa recentemente anche la Fand, annunciando la volontà di presentare un emendamento alla norma.  Allo stesso modo, anche la Fish ha espresso medesima preoccupazione e l'auspicio di un intervento correttivo dell'esecutivo.
 

Per approfondire:

La scheda di Handylex


IN DISABILI.COM:

FAND: PENSIONE ANTICIPATA, NO A PENALIZZAZIONI PER I DISABILI GRAVI E I LORO FAMILIARI


LAVORO DISABILI: CONGEDO STRAORDINARIO ANCHE PER I PARENTI DI TERZO GRADO

PREPENSIONAMENTO PER I FAMILIARI CHE ASSISTONO DISABILI GRAVI


Redazione

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