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martellettoTribunale di Napoli e Tar di Palermo si sono espressi riaffermando il diritto  dell'ausilio da parte del paziente

Quella del Nomenclatore Tariffario è una tra le più annose questioni nel panorama della disabilità italiana. Da tempo, troppo tempo, i disabili italiani attendono un aggiornamento del testo principale sugli ausili a cui hanno diritto.

Il Nomenclatore Tariffario, infatti, altro non è che l'elenco degli ausili tecnici e delle protesi erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale a favore di persone disabili. Il problema del non aggiornamento del Nomenclatore si traduce in una fornitura inadeguata ai pazienti, considerando che da tredici anni a questa parte sono rimasti fermi a modelli ormai datati. Il tutto, quindi, a discapito del cittadino.

Fino a quanto dunque è lecito permettere che il fattore economico incida sul diritto alla salute del cittadino? Due interessanti recenti sentenze sembrano finalmente riportare alla ribalta la seconda.

DIRITTO ALLA SALUTE E TAGLI DI BILANCIO - Di particolare interesse è la sentenza del Tribunale di Napoli che con Ordinanza del 12/03/2012 ha riconosciuto il diritto del cittadino con disabilità ad ottenere un ausilio non previsto dal Nomenclatore Tariffario, che sia dimostrato necessario per un miglioramento della sua salute da certificazione medica, anche dopo il rifiuto da parte della ASL a causa di tagli al bilancio. Questo significa che se anche le casse della AUSL sono in rosso, il cittadino ha diritto ad avere l'ausilio medico necessario, pur se al di fuori del Nomenclatore.

Torna quindi finalmente applicato il diritto alla salute come costituzionalmente da garantire sopra ogni cosa, ivi comprese le ragioni di tagli alla spesa pubblica.

IL CITTADINO SCEGLIE L'AUSILIO - La seconda importante deliberazione arriva invece dal Tar della Sicilia, e riguarda la cosiddetto assistenza indiretta. Con la sentenza n.144, il Tar della Sicilia afferma come l'assistito possa scegliere liberamente l'ausilio ritenuto più congeniale ai suoi bisogni (tra quelli riconosciuti omogenei), senza doverlo scegliere tra quelli proposti dalle Regioni e Ausl, che non sono più tenute ad acquistare in blocco l'intera quantità di dispositivi, ma solo ad intervenire col saldo dell'eventuale eccedenza di prezzo rispetto a quello stabilito per quel tipo di ausilio con bando di gara. Secondo il Tar, questa sentenza "trova la propria giustificazione nella necessità che i pazienti siano meglio garantiti dalla possibilità di una vasta scelta di tipologie e di marche, sicuramente superiore a quella di cui si potrebbero giovare nell'ipotesi della concentrazione dell'offerta in uno o poche imprese, e dalla possibilità di un servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di una idonea rete distributiva".

Si tratta quindi di due sentenze importanti che riportano in primo piano la persona e il suo diritto alla salute, prima ancora che le esigenze di bilancio. Una piccola vittoria, certo, che traccia il percorso anche se la strada è ancora lunga.

Per approfondire:

Ordinanza Tribunale di Napoli del 12/03/2012

Sentenza n.144 del 20.01.2012 Tar Palermo



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Francesca Martin



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