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LAVORO DISABILI - SPECIALE
a cura di Ilaria Vacca

disabili al lavoro
PERMESSI LAVORATIVI E DISABILITÁ

La Legge che regola i permessi lavorativi in caso di disabilità è la 104/1992.
Tale legge prevede la possibilità di ottenere particolari permessi per i congiunti che assistono persone disabili e per le perone gravemente disabili stesse.

I familiari di persone disabili e i lavoratori disabili nello svolgimento dell'attività lavorativa godono di più ampie possibilità di permessi lavorativi giornalieri e/o mensili.
 




CHI PUO’ OTTENERE I PERMESSI - In ASSENZA DI RICOVERO della persona con handicap grave da assistere potranno godere dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
-    Il genitore (la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore entro i primi tre anni di vita del bambino con disabilita' grave accertata dalla Commissione Medica della Asl; la madre lavoratrice o il padre lavoratore dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile)
-    Il coniuge
-    Il parente di SECONDO grado
-    I parenti di TERZO grado, che possono usufruire dei permessi solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti (termine giuridicamente vago) o quando i genitori o il coniuge abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti.
Resta invariata la modalità di ottenimento e fruizione dei permessi per assistere bambini al di sotto dei tre anni. Sono garantite due ore di permesso giornaliero o il prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino.
- Il lavoratore disabile

I permessi spettano anche ai genitori adottivi o affidatari. In quest'ultimo caso, però, solo nell'ipotesi di figli disabili minorenni.

ATTENZIONE: UN SOLO LAVORATORE può ottenere permessi per assistere lo stesso congiunto disabile!
Qualora il disabile assuma il domicilio, anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà comunque necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l'istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992, al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza.
Ciò in quanto i permessi in discorso, ai sensi della nuova disposizione, possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile, senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d'uno i soggetti che usufruiranno dei permessi stessi. (Interpello Ministeriale 21/2011)

La legge n. 53/2000, istitutiva dei congedi parentali, e il successivo Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, hanno introdotto modifiche di rilievo all'art. 33, che disciplinava proprio i permessi lavoratici per i familiari delle persone disabili.

Perchè il genitore possa usufruire dei permessi il bambino:

1- deve essere in possesso della certificazione di disabilità grave accertata dalle Commissioni mediche Asl oppure, in via provvisoria, nel caso in cui questa non sia stata ancora ottenuta, della certificazione di un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'Asl da cui è assistito l'interessato

2- non deve essere ricoverato a tempo pieno in un istituto o in un altro centro di assistenza. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, e in alternativa a prolungamento del congedo parentale, è possibile richiedere al datore di lavoro un permesso giornaliero retribuito di due ore (o di un ora, nel caso di part-time)
I due benefici sono fra loro alternativi e non sono riconosciuti alle lavoratrici autonome, alle lavoratrici a domicilio e a quelle domestiche. I permessi sono fruibili, in alternativa, anche dal padre, se lavoratore dipendente. Nel caso di madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente il beneficio può essere goduto dal padre.
I permessi orari sono retribuiti e valgono ai fini del computo dell'anzianità di servizio ma sono esclusi agli effetti delle ferie, tredicesima mensilità e gratifica natalizia.

Dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, la madre o in alternativa il padre, hanno diritto a tre giorni di permesso al mese. Il permesso è utilizzabile anche in via continuativa, ma nell'ambito del mese lavorativo. Esso è retribuito ed è coperto da contributi figurativi utili al raggiungimento della pensione.
Il presupposto per la concessione dei permessi giornalieri è che la persona disabile sia affetta da handicap grave e non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati o altri centri.
I permessi giornalieri spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto: vi ha diritto, quindi, il lavoratore padre, se la moglie è casalinga o disoccupata, o la lavoratrice madre, se il padre è lavoratore autonomo.

Dopo che il minore ha raggiunto la maggiore età, i permessi potranno essere utilizzati a condizione che la persona disabile, e chi fruisce dei permessi, convivano e l'una sia assistita in via continuativa ed esclusiva dall'altro. I permessi di tre giorni mensili possono essere concessi anche ai familiari (parenti o affini entro il terzo grado), anche nell'ipotesi in cui il familiare non sia convivente con la persona disabile, purché costui assista la persona disabile con continuità. I permessi vengono concessi solo se non esistono altri familiari conviventi in grado di assistere la persona disabile.


I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare del lavoratore disabile che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che:

a) il disabile abbia effettiva necessità, valutata da un medico della sede Inps competente, di essere assistito dal familiare convivente lavoratore;
b) nel nucleo familiare non esista un altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza.

 

La persona disabile, lavoratrice dipendente, cui sia stata riconosciuta una condizione di handicap grave, può godere dei permessi giornalieri orari (due ore al giorno) o dei permessi mensili (tre al mese), frazionabili. I permessi sono retribuiti, coperti da contributi figurativi e non incidono sulla formazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
I permessi non sono tra loro cumulabili e la loro alternatività è ammissibile solo di mese in mese: il lavoratore, cioè, può scegliere di utilizzare in un mese tre giorni di permesso e nel mese successivo due ore giornaliere, ma non può cumulare nello stesso mese tre giorni e due ore.

new Permessi lavorativi e disabilità: approvato il collegato al lavoro (25 ottobre 2010)

Per ulteriori approfondimenti sulla tematica vi consigliamo questa pagina.

Potete visitare inoltre questo sito.

 

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Commenti (2)
permessi e disabilità
2 Giovedì 06 Maggio 2010 09:38
Redazione Disabili.com
La persona disabile, lavoratrice dipendente, cui sia stata riconosciuta una condizione di handicap grave, può godere dei permessi giornalieri orari (due ore al giorno) o dei permessi mensili (tre al mese), frazionabili. I permessi sono retribuiti, coperti da contributi figurativi e non incidono sulla formazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
I permessi non sono tra loro cumulabili e la loro alternatività è ammissibile solo di mese in mese: il lavoratore, cioè, può scegliere di utilizzare in un mese tre giorni di permesso e nel mese successivo due ore giornaliere, ma non può cumulare nello stesso mese tre giorni e due ore.

Per approfondire le consiglio questo link:http://www.handylex.org/schede/permessilavoratori.shtml?d=4401,4402&cf=4043. Dovrebbe chiarirle ogni dubbio
diritto ai permessi per dipendente con invalidita' superiore ai due terzi e disabilita' ex art 2 l.104/92
1 Giovedì 06 Maggio 2010 06:46
renato de rosa
Un chiarimento , un lavoratore con invalidita' superiore al 74% e con art 2 l104/92, e con disabilita' grave (sordita' e limitazione funzionale arto inf. sx, (patente b speciale),avrebbe diritto ai tre giorni ? urgente grazie rif dr de rosa romolo.


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