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martelletto da tribunale La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma che limitava i permessi per assistere un familiare gravemente disabile escludendo il terzo grado di parentela

Con una sentenza emessa lo scorso 18 luglio, la Corte Costituzionale si è espressa in merito ai congedi retribuiti di cui possono godere i lavoratori che assistano un familiare con grave disabilità (vedi permessi da legge 104). Nello specifico, la Corte ha in qualche modo allargato gli aventi diritto al congedo straordinario, dichiarando illegittima la norma che non contemplava tra i beneficiari, anche i parenti entro il terzo grado conviventi con la persona gravemente disabile (ad esempio gli zii).


Fino a questo momento, potevano godere del permesso retribuito per assistere un familiare gravemente disabile solo il coniuge, i figli, i genitori e i fratelli conviventi. Gli altri gradi di parentela erano dunque esclusi, anche in caso di convivenza. Ed è proprio su questa che era stata sollevata la questione sulla legittimità della norma, in particolare dal TAR di Reggio Calabria che aveva raccolto il caso di un nipote convivente con una persona con disabilità , unico in grado di prestare assistenza al congiunto.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 203/2013, ha dunque dichiarato illegittimo l'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001 su riposi e permessi per i figli con handicap grave, che escludeva dagli aventi diritto a riposi e permessi i parenti di terzo grado o affini conviventi. Si legge in uno stralcio della sentenza: "al fine di adeguare le misure di assistenza alle emergenti situazioni di bisogno e alla crescente richiesta di cura che origina, tra l'altro, dai cambiamenti demografici in atto, questa Corte ha ritenuto che il legislatore avesse illegittimamente trascurato quelle situazioni di disabilità che si possono verificare in dipendenza di eventi successivi alla nascita o in esito a malattie di natura progressiva o, ancora, a causa del naturale decorso del tempo. Anche per tali situazioni, come nel caso di figli portatori di handicap, vale il principio che la cura della persona disabile in ambito familiare è in ogni caso preferibile e, ciò che più rileva, più rispondente ai principi costituzionali, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito (sentenza n. 158 del 2007)."

Con questa motivazione la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui si escludono i parenti di terzo grado o affini conviventi, stabilendo come anche questi  possano invece goderne, a determinate condizioni.
Stabilisce quindi la sentenza che anche i parenti e affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono godere di un congedo straordinario, "in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati" dalla legge.  Che cosa significa questo? Significa che, qualora mancassero (o fossero deceduti, o affetto da patologie invalidanti)  tutti gli altri soggetti prioritariamente destinatari dei permessi, potranno goderne i parenti o affini di terzo grado conviventi, come gli zii.

PER APPROFONDIRE:

L'analisi della sentenza di Handylex

Il testo della Sentenza Corte Costituzionale, 18 luglio 2013, n. 2013


IN DISABILI.COM:

PERMESSI LAVORO DISABILI


Redazione



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