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Una pronuncia della Corte Costituzionale “aggiorna” la legge 104 nella parte dei permessi per assistere una persona con disabilità grave, e arriva dove ancora la politica è in ritardo

Nella sentenza pubblicata il 23 settembre 2016, la Corte Costituzionale stabilisce l’illegittimità di limitare la fruizione dei permessi ex L. 104/92 per assistere congiunti con disabilità ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di parentela (in casi anche al terzo), estendendola anche alle coppie non sposate,  ma conviventi.  

COSA DICE LA LEGGE – Come sappiamo, la Legge 104/92 garantisce ai lavoratori la possibilità di fruire di permessi lavorativi retribuiti per assistere un familiare con grave disabilità. Fino a questo momento potevano fare richiesta di questi permessi (tre giorni al mese) solo coniugi, parenti o affini entro il secondo grado oppure entro il terzo grado solo nel caso in cui qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. A definirlo è il comma 3 dell’articolo 33 della legge 104/92. Pertanto, stando alla legge, nel caso in cui il compagno o la compagna non sposati della persona disabile avesse avuto necessità di assisterla, non essendo uniti dal vincolo del matrimonio, veniva escluso dalla possibilità di usufruire dei permessi. I conviventi, in pratica, ne erano esclusi.

IL CASO DI LIVORNO – La sentenza della Corte Costituzionale, che ha definito illegittimo eescludere il convivente dagli aventi diritto ai permessi, è arrivata nel merito del caso di una lavoratrice dipendente che, vistasi concedere inizialmente i permessi per assistere il proprio compagno convivente con morbo di Alzhemrier, era stata costretta poi alla restituzione dei permessi in prima battuta autorizzati. Il Tribunale di Livorno ha quindi rimesso alla Corte gli atti, appellandosi alla illegittimità costituzionale dell’articolo 33 comma 3 della Legge 104/92, ritenendo che fosse discriminante il fatto che non vengano inclusi i conviventi tra i soggetti legittimati a  fruire dei permessi mensili retribuiti per assistere la persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

ILLEGITTIMO ESCLUDERE I CONVIVENTI - La Consulta ha quindi dichiarato illegittima la norma proprio nella parte in cui non vengono inclusi i conviventi tra gli aventi diritto. Di fatto si tratta di una sentenza molto importante, che pone fine ad una discriminazione forte. La motivazione della Corte è esemplare. Essa si appella in primis al diritto fondamentale alla salute che l’articolo 32 della nostra Costituzione stabilisce. Si tratta di un articolo inviolabile, e ad esso va riferito un concetto di famiglia intesa come «formazione sociale» ai sensi dell’art. 2 Cost., ovvero strumento di attuazione e garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo e luogo deputato all’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Da questa premessa il giudice desume «una discrasia tra la norma in parola, nella parte in cui non attribuisce alcun diritto di assistenza al convivente more uxorio, e i principi sanciti a più riprese dalla giurisprudenza nazionale (tanto costituzionale che di legittimità) e sovranazionale in punto di tutela della famiglia di fatto retta dalla convivenza more uxorio e dei diritti e doveri connessi all’appartenenza a tale formazione sociale».
In sostanza, se non si garantisse alla persona disabile di venire assistita dal proprio convivente, la si priverebbe di un diritto fondamentale. E questo non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio. Tradotto: la persona non mancherebbe di essere assistita perché non ha al proprio fianco chi, legato da affetto lo potrebbe fare, ma perché manca il vincolo normativo che sancisce quel legame.

Si tratta di una sentenza storica che, ancora una volta, arriva prima della politica, nell’aggiornare ai tempi una legislazione che, mai come in questo ambito, ha bisogno di essere al fianco dei cittadini.

Per approfondire:

Il testo completo della sentenza permessi lavoro Legge 104/92
 
In disabili.com:
I permessi lavorativi da legge 104 per assistere un familiare disabile
 
Redazione


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