LIMITARE IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DISABILI È INCOSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.80 del 2010 depositata il 26 febbraio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.2 comma 413 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno.
Inoltre la sentenza ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 414 ella stessa legge, nella parte in cui escludeva la possibilità si assumere insegnanti di sostegno in deroga in presenza nelle classi di studenti con disabilità.
“I disabili non costituiscono un gruppo omogeneo” recita la sentenza, ed è necessario “individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona”.
Ogni alunno disabile deve seguire un percorso individualizzato, finalizzato al suo inserimento nella società, l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo fondamentale in questo senso e vanno tutelate ad ogni costo.
La Corte Costituzionale ha battuto particolarmente sul diritto all’istruzione dei disabili, riconosciuto sia dall’ordinamento internazionale che da quello interno, facendo particolare menzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n 18.
La finalità della legge 104/1999 è quella di attuare, in conformità con l’articolo 38 della Costituzione, il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi e a garantirne in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione.
In particolare l’articolo 12 della 104 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’istruzione, a partire dalla scuola materna fino all’università.
Il diritto all’istruzione del disabile è un diritto fondamentale, che per essere goduto prevede delle “misure di integrazione e di sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione”. Quali sono queste misure? La più rilevante è senza dubbio il ruolo del personale docente specializzato, che deve adempiere alle ineliminabili forme di integrazione e di sostegno.
Prevedere un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e l’eliminazione della possibilità di assunzione in deroga sono disposizioni assolutamente in contrasto con il quadro normativo internazionale, costituzionale o ordinario.
La scelta del legislatore di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato non trova alcuna giustificazione, perché tale riserva rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave.
Potete leggere la sentenza a questo indirizzo.
Per info:
Lo SPECIALE INTEGRAIZONE SCOLASTICA:
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Martedì 02 Marzo 2010 00:00















