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ASCENSORE E DIRITTI COLLETTIVI

Di recente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul diritto dei condòmini ad installare l'ascensore (Cass. 24/06/2009 n.27875), affermando il principio secondo il quale il diritto del condòmino ad installare l'ascensore su parti comuni non può ledere quello degli altri condòmini all'utilizzo delle parti comuni stesse, dovendosi verificare se sia violato il principio di solidarietà cui devono essere improntati i rapporti condominiali.

La questione dell'installazione dell'ascensore ha sempre formato oggetto di decisioni in conflitto in quanto la normativa sul condominio non contempla la fattispecie specifica, limitandosi a disciplinare le innovazioni, dall'altro, in quanto la legge sulla eliminazione delle barriere architettoniche è intervenuta, con elementi nuovi, a modifica di una disciplina sulla maggioranza necessaria, che mal si attaglia con i principi del Codice Civile.

Proprio sotto il profilo dell'innovazione, mentre la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche (art. 2 L. n. 13 del 1989) contempla la maggioranza ridotta per l'innovazione ascensore la Cassazione, con la sentenza n. 24006 del 27/12/2004, ha stabilito che, qualora la spesa dell'ascensore sia sostenuta da un solo condòmino (o da un gruppo), non sia necessaria alcuna delibera, ma la fattispecie rientri tra le facoltà del proprietario ai sensi dell'art. 1102 c.c., che conferisce al condomino il diritto di utilizzare le parti comuni, anche oltre la loro destinazione, purché non ne alteri la funzionalità.

Il problema, pertanto, si pone non tanto sulle maggioranze, quanto sulla legittimità di modifiche che alterino le parti condominiali o creino inconvenienti agli appartamenti privati. Il Giudice di merito, pertanto, dovrà stabilire, caso per caso, se l'installazione si configuri come mera modifica della parti comuni, inidonea a lederne la funzione, ovvero costituisca un'alterazione permanente e dannosa (e vietata) delle parti comuni o implichi un sensibile deprezzamento di unità immobiliari private.

Paolo Gatto (Presidente Nazionale Alac)

Fonte: La Stampa del 14-12-2009

 

[Redazione]

  

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