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Gentile ing. Marchetti, mia madre è invalida al 100% (amputazione di una gamba), abitiamo in una casa di corte, abbiamo due scale separate nello stesso stabile, vorremmo far installare un ascensore su una sola scala. Il quorum assembleare è composto dai condomini di tutte e due le scale. La mia domanda si focalizza sulla possibilità di poter deliberare con i 500 millesimi solo per la scala di pertinenza, in quanto la scala di pertinenza raggiunge il quorum a deliberare mentre l'altra non è interessata all'installazione dell'ascensore per la loro scala, e di fatto non permette di raggiungere il quorum. E' possibile almeno in questi casi raggiungere un quorum assembleare con i soli condomini di una scala? La ringrazio in anticipo per la sua gentile risposta.

Cordialità.

 

La risposta dell'Ing. Marchetti

 

Le fornisco alcune informazioni sull’argomento della assemblea:

Validità dell’assemblea. Fatto l’appello dei presenti, è possibile constatare se l’assemblea sia valida o no. Ma non bisogna confondere la validità dell’assemblea con la validità delle deliberazioni.
Il quorum richiesto per la v
alidità dell’assemblea varia se l’assemblea è di prima o di seconda convocazione. In prima convocazione occorre che al momento dell’apertura dell‘assemblea siano presenti di persona o per delega 2/3 del valore dell’edificio e 2/3 dei partecipanti al condominio.
Qualora tale quorum non sia raggiunto, l’assemblea deve essere rinviata alla seconda convocazione, per la validità della quale è necessario che i presenti siano almeno 1/3 dei condomini che possiedono almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni varia invece soprattutto con il mutare dell’oggetto delle deliberazioni stesse.
Constatata la validità dell’assemblea, anche se in seguito molti partecipanti si allontanano, l’assemblea resta sempre valida. Per la validità delle deliberazioni occorre controllare invece volta per volta se il quorum richiesto è stato raggiunto.
Se eventualmente non si raggiunge il quorum assembleare o  non si riceve risposta, o si riceve risposta negativa, si può installare l’ausilio pagando di tasca propria.
“LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13
2.1 Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere .architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo lì 36, secondo e terzo comma, del Codice civile.
 2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1 , i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del Codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonche strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.”


Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz

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