Menu

Tipografia

Ingegner Marchetti, Buonasera. Devo aprire un ristorante in Verona città, ed il comune ha richiesto l'adeguamento dell'entrata per il superamento delle barriere architettoniche poiché tra il marciapiede ed il piano del negozio c'è un dislivello di 10 cm. Il piano pedata dello scalino è di 24 cm poi c'è la porta d'accesso, la domanda che Le pongo è: 1) se costruisco una rampa per disabili con pendenza del 5% devo spostare tutta la porta (2.20 x.2.50), 2) se costruisco una rampa con pendenza dell'8% la porta rimane dove è ora posizionata. Quale pendenza a norma di legge posso utilizzare?

In attesa, porgo cordiali saluti.

B.

 

La risposta dell'Ing. Marchetti

 

Nel DM 236 on viene dato un limite minimo sotto il quale non sia necessaria una rampa:

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:
- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.

Grafico1 esperto barriere


Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy