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Gent.mo Ing. Marchetti, essendo di fronte ad una scelta per l'acquisto di un locale, in cui vorrei allestire un'attività commerciale da acconciatore, le chiedo come dovrei rapportarmi ad un problema riguardante l'accesso che tale locale presenta. L'immobile, infatti, presenta un marciapiede molto ridotto (forse mezzo metro di larghezza) tra l'altro sprovvisto di rampa di accesso. Da proprietario dell'attività in questione, che obblighi d'intervento comporterebbe questo problema?

Grazie.

 

La risposta dell'Ing. Marchetti


Dal DM 236/1989:
8.2. Spazi esterni
8.2.1. Percorsi.
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le dimensioni vedi punto 8.0.2. -Spazi di manovra).

 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici." (Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227)

STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE

Art. 13.

Le norme generali per gli edifici

1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.

2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

 

Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz

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