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Mio suocero è un diversamente abile con gravi problemi di deambulazione. Infatti deambula con l'ausilio di due appoggi. Nel condominio dove abita per accedere al vano ove è ubicato l'ascensore deve superare n.3 gradini di modesta larghezza ma ai lati di questi gradini non vi è installato il corrimano. Vorrei sapere se l'amministratore ha l'obbligo di installare i corrimani visto che alcuni condomini sono contrari dicono per motivi di estetica. Inoltre, nell'area condominiale adibito a parcheggio deve esserci per legge un posto riservato ai disabili,

grazie anticipatamente.

 

La risposta dell'Ing. Marchetti

 

Il D.M. 236/89 ha reso obbligatoria la presenza del corrimano all’interno degli edifici, costruiti dopo tale data. In ipotesi di costruzione anteriore, l'installazione del corrimano deve essere deliberata da una assemblea condominiale con la maggioranza di cui all’art. 1136, 3^ comma del c.c.. Va altresì detto che nell’ipotesi in cui si verifichi un sinistro riconducibile alla mancanza del corrimano, il condominio sarà costretto a risarcire i danni alla persona lesa ex art. 2051 del c.c.

 


Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz

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