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Abito al 4° ed ultimo piano di un condominio costruito intorno al 1900 circa, formato da tre scale, di cui due senza ascensore. Il condominio possiede un cortile comune, centrale, intorno al quale si sviluppa il condominio. Una sola scala (la scala A) è provvista di ascensore, fatto installare negli anni successivi alla costruzione, all'interno della tromba delle scale. Nelle altre scale, nella B e nella C (la mia) non è stato possibile installare un ascensore interno, poiché le dimensioni ridotte della tromba delle scale non l'hanno permesso. La mia vicina di casa ha una mamma invalida, "isolata" in casa da diversi anni, poiché impossibilitata a fare le scale. Alcuni anni fa, durante un'Assemblea condominiale, io e la mia vicina, abbiamo posto l'intenzione di voler installare un ascensore esterno (eventualmente anche a nostre spese), posizionato nel cortile comune, di fronte al portone d'accesso della scala C. Un paio di condomini dei piani bassi, si sono opposti all'installazione dell'ascensore esterno, considerando compromessa l'estetica dell'edificio. Ora, a distanza di qualche anno, considerata la situazione di costante disabilità della mamma della mia vicina, vorremmo riproporre la questione in Assemblea. Nel caso in cui, durante l'Assemblea Condominiale, venisse raggiunto il quorum previsto dall'attuale Legge in vigore (Legge 11 dicembre 2012 n. 220 che richiede sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio), sarà possibile installare l'ascensore, oppure, nel caso in cui anche un solo condomino dovesse opporsi, verrà compromessa la nostra richiesta.

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione

Arch. L. G.

 

La risposta dell'Ing. Marchetti


“LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13
2.1 Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere .architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo lì 36, secondo e terzo comma, del Codice civile.
 2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1 , i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del Codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonche strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.”

Il DM 236/89 prescrive anche che:
“b) le parti comuni. Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.”
Poiché lo spazio non è stato previsto all’interno si po’ effettuare un’installazione esterna, però visto che dovrà essere appoggiato sulla facciata del condominio è necessario avere il permesso dal comune. E poi dovete valutare insieme a un geometra/ingegnere se è possibile creare l’ingresso diretto nel vostro appartamento. Le suggerisco di valutare tutto insieme ad un professionista del settore.

 

Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz

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