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In un condominio di tre piani fuori terra (alloggi) + un piano interrato (rimesse) è presente l'ascensore dal piano interrato fino all'ultimo piano. Dalla rampa di manovra dell'interrato (rimesse) per raggiungere l'ascensore occorre superare due gradini. Considerato che il condominio è di nuovissima realizzazione (deve ancora essere ultimato). Il costruttore può limitarsi a prevedere l'adattabilità con installazione di un futuro servoscala o deve da subito (prima dell'agibilità) prevedere una rampa (o altro sistema) in grado di colmare il dislivello tra rampa di manovra della rimessa e pianerottolo dell'ascensore?

Grazie sin d'ora per la risposta.

 

La risposta dell'Ing. Marchetti

 

D.M. 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145.
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'e-liminazione delle barriere architettoniche.
 Art. 3.
Criteri generali di progettazione.
3. 1.In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.
L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.
3. 2. L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccani-smi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e-o porticati.
3. 3. Devono inoltre essere accessibili:
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repub-blica 27 aprile 1978, n. 384;
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.

Le riporto inoltre l’Allegato A del DM236 che riassume i requisiti a seconda del tipo di edificio

grafico2 esperto barriere

Le parti comuni devono essere accessibili. Quindi si deve provvedere subito alla soluzione del problema (con una rampa o un servoscala o una piattaforma elevatrice ad esempio).

 

Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz

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