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Uniamo tre domande con la medesima risposta:
1) Sono proprietaria di un appartamento posto al 4 piano senza ascensore; per intervento di protesi all'anca ho invalidità civile pari al 46% . Siamo 4 condomini di cui solo due favorevoli all'installazione di ascensore e non c'è amministratore del condominio. E' possibile installare l'ascensore?
2) Nel mio condominio si è aperta una discussione in merito a uno studio di fattibilità che riguarda una rampa con le pendenze adeguate che servirebbe alla persona disabile per raggiungere uno spazio aperto con giochi per bambini etc. La rampa dovrebbe essere "adattata" a un vialetto preesistente e di proprietà condominiale sul quale si affaccia il piccolo giardino e l'ingresso di una abitazione del condominio. La creazione della rampa creerebbe un dislivello dell'ingresso che potrebbe essere superato spostando l'ingresso dell'abitazione più in basso di qualche metro. Il proprietario dell'abitazione non sarebbe d’accordo a questa soluzione che modifica l'ingresso del suo appartamento. La giurisprudenza attuale, nel caso specifico, come si orienterebbe?
3)Se in un locale privato in affitto si volesse montare una rampa per consentire l ingresso a carrozzine altrimenti non possibile per via di tre gradini è necessario chiedere il permesso agli altri condomini? Nel nostro caso il proprietario che ci darebbe il locale è favorevole ma teme che la signora del piano primo non sia d'accordo.La rampa e i tre gradini sono relativi unicamente a tale locale e non viene utilizzato dagli altri condomini.


La risposta dell'Ing. Marchetti
La Legge 13 del 1989 riporta:
2.1 Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere .architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo lì 36, secondo e terzo comma, del Codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1 , i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del Codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonche strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

Come si vede, nel caso di rifiuto della assemblea, ci si riferisce a “strutture mobili e facilmente rimovibili”, quindi non una rampa fissa

 

Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz

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