Menu

Tipografia
Buongiorno, le volevo sottoporre un mio problema: mia sorella di 42 anni ed è portatrice di handicap psichico con deficit cognitivo affettivo medio grave, usufruisce della legge 104 al 100%, e ha frequentato nell'anno in corso l'ultimo anno dell'istituto liceo artistico statale E. Catalano di Palermo.
Entro i termini prescritti dalle disposizioni ministeriali è stata ritirata dalla scuola per motivi di salute (deficit udito del 70 % per cui è stato necessario farla seguire per diverso tempo, dall'usl per mettere ed abituarla all'uso dell'apparecchio acustico). Avendola riscritta per ripetere così la stessa classe il prossimo anno scolastico2 011/12 chiedo se, per la legge, e con riferimento alla sentenza della corte costituzionale n° 215 del 1987, si possa avere il reinserimento nella scuola.
ps. la scuola mi fa sapere che non vorrebbero riprenderla per le nuove disposizioni dell'attuale ministro Gelmini e per l'età , ma ciò causerebbe una gravissima interruzione nel processo di apprendimento e socializzazione che comporterebbe un aggravamento dell'handicap; anche perché non esiste nessun centro polivalente adeguato, in alternativa qui a Palermo, un'adeguata struttura che possa sostituire la scuola sia dal punto di vista dell'apprendimento che della socializzazione.
La ringrazio per la disponibilità e aspetto notizie
G.

La risposta dell'esperta scuola

Gli adulti che intendono frequentare la scuola secondaria possono iscriversi e frequentare i centri territoriali permanenti, presenti in tutto il territorio nazionale e quindi anche nella sua città . È previsto anche il sostegno alla disabilità . Sono perplessa sul fatto che la signora abbia frequentato la scuola considerata la sua età . Infatti esiste una sentenza, di cui le indico gli estremi, secondo la quale è riconosciuto il diritto all’integrazione scolastica. Le riporto la risposta che ho già dato su questa rubrica:
"La frequenza della scuola secondaria di secondo grado e i limiti di età per accedervi sono regolati dalla normativa sull'obbligo scolastico e in particolare la legge 296/06 e il decreto 22 agosto 2007. Nel caso di alunni disabili si può fare riferimento sia a una storica sentenza del 26 luglio 2001 n.226 che all'ordinanza ministeriale (OM) n. 455 del 29 luglio 1997 che ha istituito i corsi di istruzione per gli adulti.
Cercherò di riassumere in poche righe i termini della questione: la sentenza riconosce il diritto dell'alunno disabile a frequentare la scuola anche oltre il diciottesimo anno di età e comunque entro l'anno successivo  in quanto, in quel caso,  non ha completato il ciclo obbligatorio. Nel 2001 non era ancora stata emanata la legge sull'obbligo scolastico e il limite di età per l'obbligo era fissata ai quattordici anni. Attualmente il limite è stato elevato a sedici anni e a dieci anni di scuola, comunque entro il diciottesimo anno. L'OM 455/97 istituisce i corsi per gli adulti e contempla la garanzia del rispetto delle norme per l'integrazione scolastica. Per concludere, il disabile che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ha diritto all'istruzione mediante la frequenza, al di fuori dell'obbligo, di corsi per adulti. Quindi, nel suo caso, avendo completato l'obbligo scolastico sia per età che per periodo di frequenza della scuola, può indirizzarsi presso i centri per l'istruzione degli adulti, presenti in tutti i comuni e al momento attivi nelle sedi delle scuole secondarie. L'elenco dei centri è facilmente consultabile su internet. I corsi si concludono con il rilascio di un titolo di studio al termine dell'esame di Stato. Tenga conto che dal prossimo anno scolastico (2011/12), i centri per l'istruzione degli adulti saranno riformati e costituiranno istituzioni scolastiche autonome a livello provinciale".
Infine, le copio un link che mi auguro sia aggiornato sui CTP nella sua regione:
http://www.formazione80.it/regioni/sicilia.html

Ada Maurizio
Dirigente scolastico

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy