La ringrazio in anticipo.
La risposta dell'esperta scuola
Come lei ricorda spesso, in Italia esiste una normativa specifica per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e per la valutazione per gli alunni disabili. Provo a sintetizzare gli aspetti essenziali e a darle i riferimenti principali. Forse quando leggerà la mia risposta il Consiglio di classe si sarà già riunito ma lei può comunque far presente sia al dirigente scolastico che ai suoi colleghi quanto stabilisce la normativa, lasciando ai genitori la decisione di ricorrere o meno per eventuali omissioni di legge:
- Circolare ministeriale n.258/83 che precisa tempi e modalità per la redazione del PEI;
- Sentenza 215 del 3 giugno 1987 che dichiarando illegittimo l'art.28 della legge 118/71, stabilisce che ai disabili è assicurata la frequenza della scuola di secondo grado;
- Legge 104/92 che all'articolo 12 stabilisce chi e su quali aspetti deve redigere il PEI;
- Ordinanza ministeriale n.90/01 che nel regolamentare lo svolgimento degli esami di stato, precisa all'articolo 15 le modalità di valutazione degli alunni disabili.
Ada Maurizio
dirigente scolastico