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Raggruppiamo quattro quesiti di natura simile, a cui  la nostra esperta ha dato risposta unica.

MODELLO PEI

Vorrei sapere se, in assenza di accordi di programma provinciali, è possibile adottare un modello PEI adottato dall'USP di un'altra città che ha gli accordi di programma. Un genitore lo pretende per suo figlio rifiutandosi di partecipare al glho per la stesura del nuovo PEI perchè quello dell'anno precedente (modello riepilogativo in vigore) viene ritenuto non idoneo perchè poco dettagliato
operatore asl
V.

DIPLOMA E GRAVE DISABILITA’

Salve il quesito è relativo ad una alunna che seguo tetraplegica che non parla con abilità cognitive nella norma. E’in 1^ di una scuola professionale sociale, è possibile pensare alla possibilità di un diploma a tutti gli effetti nonostante la sua grave disabilità per cui non è pensabile ad un tirocinio normale e ad abilità pratiche? L'avv N. mi ha rimandato ad un parere del consiglio di stato del 1991 che però non mi chiarisce. Ha qualche indicazione ulteriore da darmi?
Cordiali saluti, buon lavoro.
B.

OBIETTIVI MINIMI O PROGRAMMA DIFFERENZIATO?

Mio figlio frequenta il quarto anno superiore e fino ad oggi a svolto un programma con obiettivi minimi. Nel prossimo consiglio di classe vogliono trasformare gli obiettivi minimi in programma differenziato. Posso oppormi?
F.

PEI RIFIUTATO DALLA FAMIGLIA

Salve, sono un'insegnante di sostegno presso un istituto superiore di secondo grado. Il ragazzo assegnatomi segue, per volere della famiglia, la programmazione della classe. Dopo aver redatto il Pei, di concerto col Consiglio di classe, l'ho fatto visionare alla famiglia, che si è rifiutata di firmarlo. A questo punto mi chiedo se la mancata sottoscrizione può comportare delle conseguenze e in che modo io e quindi la scuola può tutelarsi??
Grazie per l'attenzione. Saluti
A.

La risposta dell'esperta scuola

Rispondo a tutte le domande che fanno riferimento al PEI e alla valutazione degli alunni disabili, ricordando le principali fonti normative che disciplinano la materia e invitando i lettori a leggere le norme di cui copio alcuni stralci:

OM 21 maggio 2001, n.90, punto 4
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto ‑¬â€˜ che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001.
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.
6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

Punto 6, articolo 2 dell’OM 42/11
Gli alunni certificati con disabilità , che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi ‑¬â€˜ sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni  si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame,  dei voti e dei crediti,  seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al P.E.I.  e non ai programmi ministeriali.

Ada Maurizio
Dirigente scolastico


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