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Sono una insegnante di sostegno, necessiterei di un chiarimento sulle deroghe.
La neuropsichiatra della ASL sostiene che è deroga tutto ciò che supera il rapporto di 1/4, quindi se noi ad un alunno attribuiamo 1/2 stiamo derogando.
Io forse, in modo errato intendo deroga tutto ciò che va oltre la dotazione concessa in o. diritto, che solitamente prevede il rapporto 1/2.
potreste chiarire i miei dubbi e citare riferimenti normativi. grazie mille
J.


La risposta dell'esperta scuola

Le cito alcuni passaggi della recente circolare del MIUR per l'avvio dell'anno scolastico 2011/12 che dovrebbe chiarirle le idee sulla questione delle deroghe:
CM 63 del 13 luglio 2011

"Posti di sostegno
L'art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l'assegnazione dei posti di sostegno.
Il citato comma stabilisce:
a) le Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsioni ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
b) l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2009);
c) ai posti così determinati, per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 22 febbraio 2010;
d) l'organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno disabile.
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2011/12, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell'a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.
A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa di cui all'art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.
Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo che ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.
Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità , sia ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità , sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni."

Ada Maurizio
Dirigente scolastico

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