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Buona sera Signora Ada,
oggi ho appreso che le USP, specialmente del nord ovest d'Italia, non si attengono  alla legge del 23 luglio 2010 riguardante la formazione delle classi con bambini in situazione di Handicap ed hanno la pretesa di  superare il limite massimo di 20.(Anno 2011-2012) I direttori regionali e provinciali premono sui Dirigenti delle  scuole ed esigono che anche le classi con alunni in situazioni di handicap arrivino a contenere  28 alunni, precisando che la legge di cui sopra che prevede il numero massimo di 20 alunni possa essere applicata solo all'infanzia.
Chiedo come si possono  comportare quei  genitori che hanno figli in situazione di handicap ,anche gravi, a far rispettare alle istituzioni scolastiche, così insensibili, le leggi dello STATO?
La ringrazio
A.



La risposta dell'esperta scuola


Il riferimento che lei cita non è chiaro ma le norme sul numero massimo di alunni per classe in presenza di alunni disabili sono chiare. Le elenco le principali fonti normative alle quali possono riferirsi i genitori per eventuali azioni legali e/o di richiesta di chiarimenti:
- DPR 20 marzo 2009 n.81 che fissa i criteri e i parametri per la formazione delle classi;
- Sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 in base alla quale è stato abrogato il tetto massimo di posti di sostegno a livello nazionale.
In sintesi, l'articolo 5 del DPR 81/09 stabilisce che "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."
Tali limiti sono tassativi solo per le classi iniziali. Per quanto riguarda le classi successive, la singola scuola dovrà fare i conti con i limiti minimi previsti dalla stessa norma e valutare l'opportunità di inserire più alunni anche in presenza di disabili.

Ada Maurizio
dirigente scolastico

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