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Sono il papà di una bambina di anni 13 gravemente disabile che frequenta la 2^ classe della scuola secondaria di primo grado, ovviamente assistita da un educatrice ad personam e dall'insegnante di sostegno.
La mia domanda è questa:  Posso usufruire dei 3 giorni di permesso mensili, quando mia figlia è a scuola?, per intenderci, quando sono a casa in permesso,accompagno mia figlia a scuola alle 8 per poi andarla a prendere alle ore 13; al pomeriggio stò con lei per assisterla e aiutarla a fare i compiti.
Secondo lei il mio comportamento nell'usufruire dei permessi, è legittimo ?

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Salve;
la legge n.104/1992 le permette di usufruire di permessi lavorativi orari o giornalieri retribuiti, a seconda delle sue esigenze, permettendole di conciliare l’assistenza con il lavoro.
Il dipendente per l’assistenza a ciascun familiare in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente di: - 3 giorni interi di permesso al mese; -18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).
L’art.33 comma 3 della Legge n. 104/92 così prevede: “Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.”
Dunque il diritto riconosciuto al lavoratore (per il quale sia stata accertata, in via generale, all’inizio dell’anno lavorativo, la presenza dei suddetti requisiti), non è per nulla condizionato alla produzione di alcuna ulteriore giustificazione e/o certificato. L’agevolazione suddetta è, infatti, stata introdotta per dar modo al lavoratore, oltre di provvedere ad esigenze specifiche della persona da assistere (per es. accompagnamento a visite mediche), anche solo di recuperare, quando ne avverta la necessità, le energie psico-fisiche, perse in misura maggiore rispetto ai suoi colleghi di lavoro.
Unico onere del lavoratore cui sia stato riconosciuto il diritto ai permessi di cui sopra è il preavvisare, volta per volta, il datore di lavoro dell’intenzione di usufruire del giorno di permesso.
Quando si intenda usufruire dei permessi ex art.33 Legge n. 104/92 non si dovrebbe essere tenuti a provare, ancora una volta, l’eventuale esigenza sanitaria del proprio figlio.
Circa il corretto utilizzo dei permessi, tuttavia, si è ripetutamente pronunziata la Suprema Corte di Cassazione  affermando che la condotta di chi sfrutta anche una sola ora dei “permessi della 104” non per assistere il parente ha, in sé, un disvalore sociale da condannare. In questo modo, infatti, si scarica il costo del proprio ozio sulla collettività. Anche volendo ritenere che le residue ore del permesso vengono utilizzate per assistere il parente, resta il fatto che una parte del permesso è stata utilizzata per scopi diversi rispetto a quelli per cui è stato riconosciuto.
Secondo tale orientamento, maggioritario, dunque, risulta lecito usufruire dei permessi in discorso unicamente nel caso in cui gli stessi vengano utilizzati allo scopo di prestare assistenza ad un familiare.
Spero di esserle stato di aiuto.

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

 

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