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Mia madre invalida al 100% (alzheimer) residente con me, attualmente è ricoverata in una struttura di suore non sanitaria.dove non ha la residenza.
Questa struttura mi ha rilasciato un foglio dove non possono garantire una assistenza continuativa.
Le chiedo: posso usufruire dell'aspettativa di due anni per assistenza.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

La condizione essenziale per poter richiedere i permessi 104/92 e il congedo straordinario (D.Lgs 151/01) è che sia stata accertata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992) e che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno.
È necessario chiarire che per “ricovero a tempo pieno” deve intendersi  una permanenza, per le intere 24 ore, presso strutture sanitarie, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continua e/o specialistica; ne sono escluse le strutture residenziali, case-alloggio o di riposo.
Ciò detto, dunque, ai fini del riconoscimento del congedo ex art.42 del d. lgs.151/2001 (come modificato dal Decreto Legislativo 119 del 18 Luglio 2011) fa eccezione al requisito del “ricovero a tempo pieno” il ricovero del familiare disabile per il quale i sanitari abbiano richiesto la presenza del soggetto che presta assistenza.  Non quindi una generica richiesta di assistenza, ma una richiesta effettuata dagli stessi sanitari della struttura sanitaria ospitante finalizzata ad una assistenza da parte del familiare che intende beneficiare del congedo.
Il comma 5 bis  del Decreto Legislativo 151/2001, inoltre, recita testualmente: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza”.
Poiché il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa, si può ricavare che, non può essere preclusa la possibilità al familiare che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti previsti dalla legge, di fruire dei permessi 104/92 o del congedo straordinario (D.Lgs 151/01) per prestare assistenza al familiare ricoverato presso le strutture residenziali, case-alloggio o case di riposo, nel caso in cui le stesse non sembrano poter rispondere a tali requisiti.

 

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
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