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Dopo una gravidanza difficile e sofferta (n° 3 minacce di aborto)con relativo ricovero abbiamo deciso di fare l'amniocentesi dove per fortuna risultava tutto normale, ma non e' stato cosi alla fine dei nove mesi,mia figlia infatti dopo esami genetici e' risultata affetta da monosomia 17q21.31 ,sindrome molto rara. Suddetta malattia si sarebbe dovuta notare con l'esame dell'amniocentesi? non so piu' a chi rivolgermi dato che ho avuto molte risposte discordanti.se si potrei far causa al laboratorio di analisi che ha avuto i campioni di liquido amniotico.
spero che almeno voi mi sappiate rispondere in modo soddisfacente altrimenti vi chiedo di darmi indichazioni dove io possa informarmi in maniera chiara.
grazie anticipatamente per il vostro contributo alla mia causa.
R.

La risposta dell'avvocato de Vito

Cara R.
Il tuo quesito seppure chiaro sui dubbi e le incertezze che stai vivendo, non mi consente di darti una risposta certa sulla responsabilità del laboratorio. Inoltre sarebbe stato importante dirmi a quale mese di gestazione hai effettuato l'amniocentesi. Se fossi in te per prima cosa consulterei un medico esperto in genetica (Policlinico, Centri di Ricerca), e gli chiederei, per iscritto, un parere sul risultato dell'amniocentesi. Poi se il medico mi confermasse la rilevabilità della monosomia 17q21.31 attraverso il tipo di amniocentesi effettuato, allora mi rivolgerei ad un avvocato affichè presti la sua opera professionale per la "mia causa". L'avvocato, come il giudice, non è un tecnico. Essi hanno bisogno di esperti che li "aiutano" a fondare la propria difesa, nel caso dell'avvocato, oppure la propria decisione, nel caso del giudice.
Per quanto riguarda il profilo strettamente risarcitorio, il nostro ordinamento nega il risarcimento del danno esistenziale alla tua bambina per il solo fatto di non essere nata sana. Non  è riconoscibile il diritto a non nascere se non sana, ma solo il diritto a nascere sana. Difatti, la legge sull'interruzione di gravidanza, impregnata di cultura cattolica, ammette l'interruzione di gravidanza in casi eccezionali. Essa non tutela la salute del nascituro in sè, ma la salute della gestante.
Non è negato invece, a te ed anche al padre, la possibilità di invocare il "danno da omessa informazione" per responsabilità contrattuale nei confronti del Laboratorio o di chi non ha saputo leggere i referti.
Difatti, in virtù del contatto qualificato che si istaura tra il medico e la paziente e degli obblighi informativi che ne discendono, questi è tenuto a rappresentare alla gestante ogni dato sanitario relativo alla sua salute ed a quella del feto.
L'informazione, cui è tenuto il medico, deve essere completa. Deve cioè riguardare sia la diagnosi che la prognosi e deve estendersi fino a rappresentare alla paziente l'esistenza di diverse ed ulteriori metodologie di indagine prenatale, rispetto a quelle già eseguite.
Perciò non rassegnarti. Non è il momento.
 
Avv. Paola de Vito


STUDIO LEGALE DE VITO
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Le risposte dell'Avvocato Paola de Vito vengono rese esclusivamente sulla scorta del testo letterale del quesito posto. Pertanto si invitano gli utenti a circostanziare il più possibile i quesiti.