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Gent.le Avv.Colicchia,
Con la presente mail sono qui a chiedere se mia figlia, invalida civile al 100% e non collocabile sul lavoro art .2 e 12 legge 118/71, ha diritto alla reversibilità della mia pensione. In qualità di pensionato ex INPDAP sono in pensione dal 1998 e vista la mia età anagrafica vorrei sapere in quali condizioni economiche un domani lascerò mia figlia disabile. A tal proposito, con l'aiuto di mio figlio, abbiamo formulato lo stesso quesito che ho formulato a Lei all' INPS, utilizzando il servizio telematico. INPS risponde, ed abbiamo ottenuto una risposta molto approssimativa che eventualmente le posso inviare successivamente se lo riterrà opportuno. Sostanzialmente la risposta nega la reversibilità e sostiene che tale diritto è solo del coniuge superstite.
Concludo dicendo che mia figlia è da sempre convivente con me, come dimostrabile da documentazione fiscale, e da sempre provvedono al suo sostentamento. Mia figlia non ha mai lavorato ed al momento è titolare di una pensione di invalidità civile. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e, se lo riterrà opportuno, anche incontrarla per meglio esporre la situazione di mia figlia.

Distinti Saluti.
V.

La risposta dell'avv. Colicchia

Buongiorno V.,
sebbene non sia a conoscenza del tenore letterale della domanda da lei posta all’INPS, posso tuttavia dirle che l’eccezione avanzata dall’Ente non è esatta.
Riportandomi a quanto detto, precedentemente, ad un altro utente, infatti,  posso dirle che oltre al coniuge, la pensione di reversibilità può essere concessa anche ai figli, che, alla data della morte del genitore, siano minori, studenti o riconosciuti inabili e a suo carico (60% se coniuge solo; 70 % se  figlio solo; 60% al coniuge e 20% a ciascun figlio, se c'è anche il coniuge).
Devono tuttavia sussistere alcuni requisiti e precisamente la non autosufficienza economica dell’interessato ed il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
Il mantenimento abituale è desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite.
La non autosufficienza economica, invece, può agevolmente essere verificata accertando la determinazione esatta del reddito dell’inabile, che non deve superare un limite stabilito.
Al riguardo, aggiungo, in ultimo, che  per i figli inabili non è motivo di preclusione al riconoscimento essere titolari di altra pensione o che essi percepiscano altro reddito purché, badi bene, ciò avvenga nei limiti stabiliti dalla legge.
Spero di esserle stato di ausilio. Inoltre Le faccio presente che a seguito di reiezione di istanze formulate all’Inps competente, è sempre possibile eseguire opposizione tramite un legale.
Non esiti a contattare il mio studio, che si avvale di specializzati professionisti in tutta Italia, per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c  91020 - Petrosino (Tp)
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

 

 

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