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L'esperto avvocato risponde sulla questione disabili maggiorenni, diritti e benefici con esempi e riferimenti legge. Bisogna presentare una nuova istanza? Se sì quanto tempo prima?

Ci scrive una madre di una ragazza disabile: sua figlia essendo invalida al 100% con l.104 senza obbligo di revisione fruisce anche di indennità di accompagnamento. La domanda che la madre pone è la seguente: arrivata alla maggiore età, le decadono i benefici?
Se sì quindi è necessario rifare una nuova istanza, (all'INPS tramite medico) un mese prima del compimento della maggiore età, come mi dicono al CAF, o direttamente il giorno stesso compimento dei 18 anni, come mi dice l'Azienda Sanitaria?

Questioni per nulla chiare che alle quali l'avvocato Roberto Colicchia risponde così:

La questione da lei posta in evidenza è stata oggetto di una recente modifica.Nello specifico, è intervenuta la legge 114/2014 che ha  stabilito che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione persordità “sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.”

Prima della legge 114, un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, doveva, al compimento della maggiore età, sottostare ad una nuova valutazione dell’invalidità altrimenti veniva revocata l’indennità e non  veniva concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, al raggiungimento della maggiore età, si prevede la sola necessità dell'accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, quindi senza ulteriori accertamenti sanitari, e in automatico.

Per completezza informativa giova citare la Circolare  INPS 23 gennaio 2015,con riguardo, però, alle ipotesi con revisione si è affermato che : "Gli approfondimenti effettuati nelle ultime settimane sulle banche dati dell'Istituto hanno però permesso di rilevare che in molti casi è presente una data di revisione al compimento del diciottesimo anno d'età per le indennità di accompagnamento riconosciute in favore di minorenni". Ciò significa che Sulla base degli atti disponibili ed eventualmente forniti dal cittadino stesso, le UO Medico-legali dell'Istituto provvederanno quindi ad individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente a norma del D.M. 2 agosto 2007, al fine di evitare che si dia luogo a visita di revisione nei confronti di quei soggetti per i quali, al compimento del diciottesimo anno d'età, non sussistano ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie.

Ciò detto e considerato il recente intervento normativo La invito a recarsi presso un Patronato al fine di ottenere maggiori delucidazioni in merito.

 

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

 

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