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Mio figlio di 11 anni ha la certificazione DSA (comprensione dei testi molto sotto norma, difficoltà di lettura, fa molti errori sotto dettatura e fragilità emozionale.)  A scuola (frequenta laprima media) ha un Piano Didattico Personalizzato e sono stati prevististrumenti dispensativi e compensativi, inoltre porta il busto 12 ore al giorno. Premetto che non frequenta centri riabilitativi ma un servizio pomeridiano a pagamento di extrascuola per aiuto compiti (come consigliato dallo specialistadell'AUSL). Abbiamo fatto domanda all'INPS di riconoscimento di MINORE CON DIFFICOLTA' per avere indennità di frequenza (per coprire le spese mensili dell'extrascuola e dei libri audio), iva agevolata per acquisto tablet  ed esenzione ticket per controlli periodici scoliosi.Nonostante l'INPS sulla certificazione abbia scritto DISTRURBO SPECIFICO DELLE CAPACITA' SCOLASTICHE + SCOLIOSI ci ha negato l'indennità di frequenza riconoscendo il bambino MINORE NON INVALIDO. Secondo Lei possiamo fare ricorsovisto che si tratta di bambino che ha accertate difficoltà scolastiche efrequenta la scuola pubblica?

La risposta dell'avv. Colicchia

Salve;

l'indennità di frequenza  è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del diciottesimoanno di età. Hanno diritto a tale indennità i cittadini minori di diciotto anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previstidalla legge. La stessa viene accordata a bambini diabetici, scoliotici o con altre problematiche che richiedono una riabilitazione specifica.

Per i ragazzi con DSA, di solito, viene rilasciata dalla commissione una certificazione che non è una invalidità, ma il riconoscimento"…di una difficoltà persistente asvolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età… "(art.2 legge289/90). In pratica la Commissione preposta, dopo aver visionato la diagnosi dello specialista, emette un documento che per i minori si chiama indennità di frequenza, e non invalidità civile. Se non ci sono gli estremi per farlo, e questo avviene nella maggior parte dei casi, non viene certificato uno stato di handicap e quindi non viene applicata la legge 104/92.
Attualmente non misembra che esistano aiuti economici e finanziari per i ragazzi con DSA, eccettoche in alcune regioni.
Passando al dato normativo risultano evidenti alcune imprecisioni. Nello specifico la legge 11 ottobre 1990, n. 289  recante modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi, gli alunni con DSA hanno il diritto dichiedere l’indennità di frequenza.

Tuttavia, a norma della suddetta legge per chiederel’indennità a favore dei DSA, si può far riferimento esclusivamente all’opzione per invalidità civile e questo è in contrasto con la legge 170/2011, che stabilisce, per gli alunni e studenti DSA, un percorso diverso da quelli che siavvalgono della legge 104/92. Chi è affetto da DSA, infatti, non è invalido civile,né portatore di handicap.
Considerate tali evidenti lacune, le ASL e le sedi INPS territoriali interpretano la legge non sempre in maniera consona ai diritti deiragazzi affetti da DSA. Con la conseguenza che sono numerosissimi i casi in cui ai ragazzi con certificazione DSA,pur avendone pienamente diritto, non viene riconosciuta l’indennità.  
Avendo riguardo alla normativa testè menzionata, e in considerazione delle imprecisioni e contraddizioni insite nella stessa non so se la presentazione di un ricorso sia la strada giusta da percorrere, sebbene, al riguardo, ho rinvenuto un precedente in senso positivo; il Tribunale di Siena con sentenza del 4/3/2011, ha condannato l’INPS al pagamento delle spese processuali e ha riconosciuto l’indennità allo studente cui era stata negata.

Spero di esserle stato di aiuto.

Cordiali saluti.

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
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