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Buongiorno,
Le scrivo in quanto la mia banca mi ha obbligato ad aprire un conto per l'incasso della pensione di mia figlia di anni 4 disabile al 100% in quanto ha una malattia genetica rara.
Ho letto la modulistica ma mi sono rifiutato di firmare il contratto in quanto impone 2 principi:
1) in caso di contrasto nell'utilizzo della pensione la banca è autorizzata a consentire le operazioni di prelievo soltanto dietro autorizzazione del giudice tutelare
2) non si possono delegare terze persone all'utilizzo del conto, per cui in caso di decesso o malattia grave  nostra figlia non è tutelata. Ha qualche consiglio da darci?
E. G. C.  

La risposta dell'avvocato Colicchia

Gentile E.G.C.;
La questione da lei sottoposta è stata spesso oggetto di discussione e di richiesta di chiarimenti da parte di genitori che si trovavano nelle sue stesse condizioni.
Giova dunque porre l'attenzione su quanto espressamente stabilito dall'INPS  con il messaggio n. 3606 del 26 marzo 2014, tramte cui sono stati precisati quali sono i diritti dei genitori dei ragazzi disabili o di chi ne fa le veci.
Al riguardo l'ente ha previso che : non serve l'autorizzazione da parte del Giudice tutelare per gestire e aprire un conto corrente intestato al minore beneficiario dell'indennità di accompagnamento o di frequenza. Tali indennità, infatti, devono essere gestite direttamente dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci per l'assistenza e la cura del minore.
In genere, se sul conto vengono effettuati versamenti e prelievi di importi limitati, alla banca potrà bastare l'esercizio della potestà genitoriale, ovvero basterà dimostrare di essere i genitori del minore o il legale rappresentante.
Per altri atti dispositivi che eccedano l'ordinaria amministrazione, ovvero che prevedono l'esborso di somme più importanti, invece, la banca dovrà pretendere l'autorizzazione del giudice tutelare. Questo perché l'indennità di frequenza o di accompagnamento è destinata ad essere utilizzata dai genitori o da chi ne fa le veci per provvedere all'assistenza e alla cura del minore disabile. Le somme, quindi, sono liberamente utilizzabili dai genitori ad esempio per la frequenza di corsi scolastici o di formazione, cure mediche, trattamenti riabilitativi, terapeutici e riabilitativi e per l'assistenza di un accompagnatore.

Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

 

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