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Ho un figlio disabile (Legge 104/92 art.3 comma 3°) che sta frequentando la 3^ media e l'insegnante di sostegno che lo segue è di ruolo in questa scuola ed è abilitata anche per il sostegno alla scuola superiore.
Qualcuno saprebbe dirmi se esiste qualche possibilità (secondo il principio della continuità o altro) che la stessa insegnante possa seguirlo anche al superiore (trovandosi i due gradi di scuola nello stesso Istituto)?
A.

La risposta dell'avv. Colicchia

Buongiorno A.,
la continuità educativa e didattica del processo di integrazione scolastica tra i diversi gradi dell'istruzione pubblica, è garantita e disciplinata da disposizioni legislative ed amministrative.

La stessa Legge quadro prevede "forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore" (L. 104/92, art. 14, comma 1, lett. c).
Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo la normativa di riferimento più importante è la C.M.1/88 e la C.M. 262/1988 che estende l'applicabilità della presente circolare anche agli Istituti secondari superiori.
Questa normativa indica criteri e modalità di raccordo a livello didattico-istituzionale per agevolare il passaggio dell'alunno con handicap da un ordine di scuola a quello successivo. Sono previsti incontri tra gli operatori scolastici e socio/sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e, in particolare, la possibilità che l'insegnante di sostegno della scuola di provenienza segua l'alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica.
Non a caso nel primo periodo dell'anno scolastico al G.L.H. di istituto deve partecipare anche il docente di sostegno che ha seguito l'alunno nel precedente ordine di scuola.
Nel caso in cui, per problematiche connesse alla situazione di handicap, il primo ambientamento nella nuova istituzione scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento costituiscano per l'alunno difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno eccezionalmente essere sperimentati (previa autorizzazione del Provveditore agli Studi e limitatamente ai primi mesi di frequenza del nuovo corso scolastico) interventi rivolti all'alunno da parte dell'insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola.
L'iniziativa, adeguatamente motivata, dovrà essere assunta, d'intesa, dai collegi dei docenti delle scuole interessate e la proposta dovrà essere trasmessa al Provveditore agli Studi.
Solo una sperimentazione ai sensi dell'art 43 del d m n. 331/98 può consentire la continuità educativa dalla scuola media a quella superiore. Infatti si è in presenza di diverse graduatorie, con persone interessate a nomine nella scuola superiore che si vedrebbero diminuire un posto disponibile, mentre ne aumenterebbe uno nella scuola media.
Le consiglio comunque di incontrare  il Dirigente Scolastico (al quale la legge concede ampia autonomia) che sicuramente potrà meglio spiegarle l’intera procedura ed essere maggiormente esaustivo.

Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c  91020 - Petrosino (Tp)
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

 

 

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