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Gentilissima Marina,
vorrei porre un quesito a me poco chiaro e all'attenzione di chi può essere sfuggito questo dettaglio. Sono un disabile in sedia a rotelle (paraplegia completa livello D3) ed il giorno 05/04/2011 ho effettuata la visita di rivedibilità davanti alla commissione medica competente ASL Roma E per il rinnovo del certificato della Legge 104/92. In seguito sarei rientrato tra le patologie non più rivedibili.
Dopo alcuni giorni ho ricevuto il certificato in questione rinnovato e sono stato giudicato:  "HANDICAP GRAVE - rientra tra i requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della L. 104/1992"; nella disabilità motoria: "Grave limitazione della deambulazione (art. 30 comma 7, legge 338/2000)" e non valuta più "Disabile con impedite o ridotte capacità motorie (art. 8 legge 449/1997)", come il precedente certificato in scadenza, specificando peraltro la patologia di paraplegia.
Cosa comporta la mancanza  del terzo giudizio che ho citato?
Considero una svista della commissione nell'aver omesso la dicitura assente. Come posso chiedere la correzione senza fare ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria che comporta un costo oneroso e ed eccessivo tempo?
Ringrazio.
Distinti saluti
D.


La risposta di mamma Marina

Gentilissimo D.
Questo è quanto recita l'art.8 della legge 449/97

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97449l.htm
Art. 8.
(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)
1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo".
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

Questo secondo me  è ampiamente sostituito  dal riconoscimento di handicap grave ai sensi della legge 104/92 articolo 3 comma 3, non vedo invece il riferimento al DM 2 agosto del 2007 (di cui il link) che la esonererebbe da successive verifiche, c'è forse scritta una data di scadenza?
Consulti un Patronato che verificherà il verbale e le consiglierà ufficialmente come comportarsi

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/65DB30D4-72A1-4282-8800-ECC134565A51/0/decreto2agosto07minsalute.pdf

cordialmente,
Marina

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