TRASFERIMENTO SEDE LAVORATIVA
La risposta di mamma Marina
Gentilissima R.
L'articolo 5 della legge 104/92 recita che:
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Per cui credo che lei abbia ragione,così come credo che una legge nazionale non possa essere ignorata da disposizioni ministeriali, purtroppo però in questo nostro BEL PAESE per far rispettare i diritti riconosciuti dalle leggi è spesso necessario ricorrere al Giudice, non è giusto, non è accettabile, non è da Paese democratico, ma purtroppo è così.
Si rivolga a un Sindacato della scuola per informazioni più approfondite e consulenza legale .
Questo un link che potrebbe esserle utile .
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot1570_11
cordialmente,
Marina
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Martedì 19 Aprile 2011 15:02

















