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VOTO DISABILI

mano che inserisce scheda elettorale nell'urna di voto

VOTO ASSISTITO

Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un altro elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, che può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano, come stabilisce la Legge n. 17 del 5 febbraio 2003, mentre in precedenza l’accompagnatore doveva essere necessariamente iscritto nella lista elettorale del medesimo Comune dell’assistito.

Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina:
1. ciechi
2. amputati delle mani
3. affetti da paralisi
4. con gravi impedimenti

L’impedimento deve essere dimostrato con la documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL che certifica l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.

* Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all’ufficio elettorale del proprio Comune l’annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale (timbro AVD).

Gli interessati potranno richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando la seguente documentazione:
1. Richiesta debitamente compilata e firmata
2. Documento d’identità
3. Tessera elettorale rilasciata dal Comune
4. Certificato medico attestante l’impossibilità ad esprimere il diritto di voto

Gli elettori non vedenti, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Informazioni per l’accompagnatore:
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: "Accompagnatore" (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione. Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore impedito per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore; deve inoltre accertarsi, che l’elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.

Per la domanda per la richiesta di voto assistito consultare l'ufficio elettorale comunale.

NB: Per gli handicap solo mentali non è previsto l'accompagnamento, nemmeno da parte di un familiare.

Le persone con sindrome di Down possono votare? 
Le persone con sindrome di Down, come tutte le persone con disabilità intellettiva, acquisiscono con la maggiore età gli stessi diritti e doveri di tutti i cittadini, primo fra tutti quello di voto. L'articolo 48, IV comma, della Carta costituzionale precisa che il diritto di voto: "non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile oppure nei casi di indegnità morale indicati dalla legge". Le persone con sindrome di Down non possono usufruire del voto assistito e devono quindi entrare in cabina elettorale da sole.
Fonte: AIPD


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