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VOTO DISABILI

mano che inserisce scheda elettorale nell'urna di voto
VOTO DOMICILIARE

In base alla Legge 7 maggio 2009, n. 46, che subentra alla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, hanno diritto a votare dalla propria abitazione:
a) Gli elettori affetti da gravissime infermità , "persone intrasportabili", tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’articolo 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
b) Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano

Gli elettori con gravi patologie, che si trovano in una condizione di intrasportabilità o di dipendenza vitale da apparecchiature mediche, devono attestare la propria infermità tramite la certificazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL che non deve essere anteriore ai 45 giorni dalla data delle elezioni. Per gli "intrasportabili", la certificazione deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.

Entro il 15° giorno antecedente la data della votazione, gli elettori possono presentare al sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, la richiesta di votazione presso la propria dimora. Oltre alla domanda per la richiesta del voto domiciliare, scaricabile dal sito del proprio Comune, inclusa questa documentazione:
1. una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione ove l’elettore dimora, con l’indirizzo completo dell’abitazione e un recapito telefonico
2. una copia della tessera elettorale  
3. una copia del documento di identità
4. una idonea documentazione sanitaria rilasciata dal Funzionario Medico designato dalla ASL competente

Se la documentazione è completa, l’elettore affetto da gravi infermità potrà esercitare il proprio voto da casa durante le ore in cui è aperta la votazione, grazie alla presenza di uno scrutatore del seggio e del segretario.

Il voto a domicilio è ammesso in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della provincia per cui è elettore.

Per la domanda per richiesta di voto domiciliare consultare l'ufficio elettorale comunale.

Per maggiori info visitate anche questa pagina.

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